Ottobre 2016

Mancato ricevimento della fattura: procedura di regolarizzazione

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Mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore: procedura di regolarizzazione

L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio debba emettere fattura.
La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto, e quindi in linea generale:
– al momento della stipula dell’atto, se l’operazione ha per oggetto il trasferimento di beni immobili;
– al momento della consegna o spedizione, se riguarda beni mobili;
– al momento del pagamento del corrispettivo, se riguarda prestazioni di servizi.
Le casistiche particolari (cessioni con effetti differiti, fatturazione differita, pagamento antecedente, …) sono regolate dallo stesso articolo 6.

Ma cosa succede – ipotesi non così infrequente nella pratica commerciale – se il cliente non riceve la fattura? O se la riceve con indicazioni errate?

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