La valutazione della passività del leasing con l’inclusione dei pagamenti variabili non dipendenti da un indice o da un tasso assume rilievo fiscale.
La Corte Ue ha sancito il principio chiarendo i requisiti che devono essere rispettati.
La verifica dell’ufficio competente ha finalità costitutive e non meramente dichiarative.
Da indicare reddito del settore turistico percepito nell’anno, mance assoggettate a sostitutiva o tassazione ordinaria e importo della sostitutiva.
Inibita la possibilità del pagamento rateale e della compensazione.
Le società che non superano il test dei ricavi indicano il codice “2” per “auto-disapplicare”.
L’istanza del pubblico ministero innesta la procedura prefallimentare.
Le cause di esclusione si intrecciano con quelle di decadenza.
A quasi un anno dall’entrata in vigore della legge non è chiara la portata applicativa della disposizione.