Quando la perdita incide sul minimo legale scatta la gestione conservativa.
Negli atti costitutivi delle società può essere inserita una apposita clausola compromissoria, quale fonte dell’arbitrato stesso.
Le modifiche contenute nel terzo correttivo del Codice della crisi tendono a omogeneizzare la disciplina con quella degli accordi di ristrutturazione.
Non ci si deve accordare per scambiare i calciatori a un prezzo più alto o più basso di quello che sarebbe stato definito con pagamento in denaro.
Può essere integrata la nozione di “spettacolo” delineata dalla SIAE e ripresa dalla Cassazione.
L’istanza va proposta entro un anno dalla definitività dell’atto.