La Cassazione applica la norma dello Statuto relativa al principio di proporzionalità.
La Cassazione applica la norma dello Statuto relativa al principio di proporzionalità.
In tali circostanze per Assonime non sono applicabili i casi di esenzione previsti dal DLgs. 125/2024.
Legittimo l’art. 60-bis del DPR 633/72, ove la solidarietà postula il mancato pagamento dell’IVA.
Il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applicano le disposizioni sulle dimissioni telematiche né si ricorre al licenziamento.
In tal caso i fatti relativi al procedimento amministrativo e quelli che hanno costituito l’oggetto del procedimento penale non sono identici.
Da definire alcuni aspetti sulla disciplina transitoria per i contratti stipulati entro fine anno.
La deroga non rileva in riferimento all’ulteriore documentazione che deve corredare le domande di accesso al regime di adempimento collaborativo.
La condizione non consente nemmeno di non versare seconda e terza rata della sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.
Per soddisfare il requisito del sostenimento delle spese al 30 marzo 2024, per i committenti/imprese potrebbe rilevare il principio di competenza.