Successivamente, i datori di lavoro avranno tempo fino al 17 febbraio 2025 per versare il saldo.
Successivamente, i datori di lavoro avranno tempo fino al 17 febbraio 2025 per versare il saldo.
Le modifiche riguardano le prestazioni B2C rese virtualmente e i diritti d’accesso B2B e B2C.
Secondo l’ABI, la riforma ha perso l’occasione di revisionare l’impianto sanzionatorio.
A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia o l’ente dovrà inserire nel “Cruscotto SFL-ADI” l’IBAN per il pagamento.
Il discorso cambia se il fatto generatore della solidarietà interviene una volta formatasi la decadenza.