Per gli ingressi dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2023 non dovrebbe valere il “blocco” al prolungamento dei benefici previsto dalla norma originaria.
Per gli ingressi dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2023 non dovrebbe valere il “blocco” al prolungamento dei benefici previsto dalla norma originaria.
Per beneficiare dell’aliquota al 110% la sussistenza non va verificata alla presentazione della CILA-S.
Le inesattezze e le omissioni interessano sia i dati strutturali che quelli contabili.
Occorre denunciare i salari riferiti ai collaboratori familiari che operano in maniera discontinua.
Tale principio va osservato quand’anche contrasti con una sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite.
Le legislazione interna viola l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo ed è necessaria una rivisitazione dettagliata.
Prevista anche un’una tantum a copertura degli otto mesi di carenza contrattuale da corrispondere con la prima retribuzione utile.
Il Fisco verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile.