Per l’aliquota del 4% “prima casa” o del 10%, l’immobile non può classificarsi come A/1, A/8 o A/9.
Per l’aliquota del 4% “prima casa” o del 10%, l’immobile non può classificarsi come A/1, A/8 o A/9.
Il regime previsto dal DL 146/2021 non è compatibile con il regime di cui alla L. 398/91.
L’imposta proporzionale non può in ogni caso superare quella che sarà applicata al definitivo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate può essere però utilizzato l’anno successivo, nel rispetto del piano welfare.
La homepage comune prevede anche un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti.
Sono però necessarie ulteriori iniziative per sensibilizzare l’utilizzo della misura.
La Corte tributaria deve assegnare un termine per proporre la querela al Tribunale.