Definito l’ambito di operatività della contrattazione in tema di durata della prova nel contratto a termine.
Definito l’ambito di operatività della contrattazione in tema di durata della prova nel contratto a termine.
Radicalmente infondata la tesi dell’inesistenza del credito.
La rettifica di una manifestazione di volontà negoziale è ammessa soltanto in presenza di dolo, violenza o errore.
Nella risposta n. 84 l’Agenzia ha chiarito che è necessario anche non riscuotere premi assicurativi nell’anno di riferimento.
La Cassazione ritiene il tema, che sarà discusso in pubblica udienza, di grande rilievo nomofilattico.