ISA: emanati gli attesi chiarimenti

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E’ stata emanata la Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 , contenente i primi chiarimenti sugli ISA. Si riporta una sintesi delle principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alle modalità di applicazione degli Indici e alle cause di esclusione dagli stessi, nonché ai requisiti richiesti per accedere al regime premiale. Importanti anche le indicazioni fornite in merito agli adempimenti posti in capo agli intermediari (con e senza delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente).

ISA: i CHIARIMENTI CONTENUTI nella CIRCOLARE n. 17/E/2019

CARATTERISTICHE degli ISA

Gli elementi distintivi degli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono i seguenti:

  • Valutazione della “storia” del contribuente, attraverso l’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
  • Analisi complessiva: la circolare specifica infatti che gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a valutare l’attendibilità dei comportamenti riguardanti la gestione aziendale o professionale e le pratiche contabili, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
  • Discontinuità con il passato: gli ISA, rispetto ad altri strumenti utilizzati in precedenza, forniscono un giudizio più coerente con la complessità della “vita fiscale” dei contribuenti e individuano, su una scala di valori, la relativa affidabilità fiscale.
  • Pluralità di indicatori utilizzati: il nuovo sistema ISA tiene conto di più indicatori, riconducibili a due gruppi:

TIPOLOGIE di INDICATORI ELEMENTARI

ELEMENTI cui si RIFERISCONO gli INDICATORI

di AFFIDABILITÀ

  • Stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto
  • Attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell’attività (1)
di ANOMALIA
  • Disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, oppure emergenti dal confronto con banche dati esterne
  • Situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite
(1) Indicatore Durata e Decumulo delle scorte.

Affidabilità fiscale
La media del valore attribuito ai singoli indicatori esprime – su una scala da 1 a 10 – il punteggio dell’indice sintetico: più alto sarà il valore dell’indice, più alta sarà l’affidabilità fiscale attribuita al contribuente stesso.

APPLICAZIONE degli ISA

L’applicazione degli Indici si basa:

  • sui dati dichiarati dal contribuente;
  • sui dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ed acquisibili dal contribuente.

Entrambe le tipologie di dati devono essere elaborate attraverso il software “Il tuo ISA 2019”.

Dati dichiarati dal contribuente
La circolare in commento conferma che ai fini della dichiarazione dei dati relativi agli Indici, il contribuente è tenuto ad utilizzare l’apposita modulistica ISA (approvata con il Provvedimento direttoriale 30 gennaio 2019, n. 23721), che costituisce parte integrante del modello Redditi 2019.

Dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate
Si tratta dei dati – individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegati ai singoli decreti di approvazione degli ISA – forniti dall’Agenzia per “Posizione ISA”, ed aggregati nelle cosiddette “Precompilate ISA2019”. Al riguardo si tenga presente che la posizione ISA viene definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:

  • codice fiscale;
  • codice ISA;
  • tipologia di reddito.

In particolare – spiega la circolare in commento – per ciascun contribuente interessato all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati dal contribuente negli 8 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione, nonché delle altre fonti informative a disposizione del Fisco, vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito riferibile allo stesso contribuente, una o più posizioni ISA complete, corredate con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

Inoltre, sulla base delle citate informazioni vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

Utilizzando il software “Il tuo ISA 2019”, i dati resi disponibili dall’Agenzia sono utilizzati per l’applicazione degli Indici, dopo essere stati acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario.

Acquisizione dei dati forniti dall’Agenzia
A tal fine sono disponibili due modalità:

  • in modo “puntuale” per un singolo contribuente, attraverso la consultazione del “Cassetto fiscale”;
  • “massivamente” per più contribuenti, con modalità diverse per intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente ed intermediari non provvisti di delega (per un approfondimento in merito a tale aspetto, si veda sotto).

Modifica dei dati forniti dall’Agenzia
Se il contribuente calcola l’ISA senza modificare i dati forniti dalle Entrate, l’esito dell’applicazione dell’ISA “sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate” (così si esprime la circolare). Comunque, alcuni dei dati forniti dall’Agenzia non sono modificabili: con riferimento a tali dati, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.

ESCLUSIONE dagli ISA

Gli ISA non si applicano:

  • nei periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività oppure non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’art. 54, comma 1, o ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.5699 euro;
  • nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Indice relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Tra i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, questa è l’unica categoria di soggetti comunque tenuti alla compilazione del relativo modello ISA;
  • nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
  • nei confronti delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

ADEMPIMENTI degli INTERMEDIARI

Intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

Ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, gli incaricati della trasmissione telematica (di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) sono tenuti ad inviare tramite Entratel all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali chiedono tali dati. Il file deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente;
  • per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante stesso.

Intermediari non provvisti di delega alla consultazione
Ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati l’incaricato acquisisce le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico (in quest’ultimo caso secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale).

La delega deve contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, oppure tutore del delegante;
  • periodo d’imposta cui si riferisce il modello ISA;
  • data di conferimento della delega.

L’incaricato invia tramite Entratel all’Agenzia un file (predisposto utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia) contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta degli ulteriori dati. Il file deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione degli ulteriori dati, che gli originali delle deleghe saranno conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe;

e – per ciascun delegante – i seguenti elementi:

  • codice fiscale del contribuente;
  • codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, oppure tutore del delegante;
  • numero e data della delega;
  • tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
  • gli elementi di riscontro.

Gestione delle deleghe
Le deleghe acquisite devono essere conservate unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e devono essere individuati uno o più responsabili per la gestione delle stesse. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, contenente i seguenti dati:

  • numero progressivo e data della delega;
  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Controlli
In caso di richiesta da parte dell’Agenzia di copie delle deleghe (e dei relativi documenti di identità), tali atti devono essere trasmessi tramite pec entro 48 ore dalla richiesta. In caso di irregolarità relative agli obblighi di riservatezza e sicurezza nella gestione delle deleghe, scatta la revoca di cui all’art. 8, comma 1, del decreto 31 luglio 1998, ferme restando le responsabilità civili e penali.

GIUDIZIO di AFFIDABILITÀ

A seguito dell’applicazione degli ISA, al contribuente viene fornito un giudizio complessivo di affidabilità, graduato su una scala di valori da 1 a 10; come riportato in premessa, tanto più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità, tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti interessati; di converso, tanto minore è l’affidabilità del soggetto, tanto maggiore potrebbe risultare la probabilità, per lo stesso, di essere interessato da un’attività di controllo. Al riguardo, la circolare in commento si sofferma sulla possibilità per i contribuenti di migliorare il proprio punteggio di affidabilità, attraverso:

  • la correzione di eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;
  • l’indicazione nelle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva e Irap) di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.

La dichiarazione di ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, semprechè il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale secondo le regole ordinarie. Ai fini Iva si utilizza il codice tributo “6494-ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale –integrazione IVA”, istituito con la Risoluzione 10 maggio 2019, n. 48/E.

SISTEMA PREMIALE

I benefici previsti per i contribuenti “affidabili” sono i seguenti:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l’Iva e a 20mila euro annui per le imposte dirette e l’Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  3. l’esclusione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi di cui all’art. 39, comma 1 , lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, comma 2 , secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno (con graduazione in base al livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’impossibilità di procedere tramite accertamenti sintetici (art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato. In sostanza, vengono innalzate le soglie richieste per procedere attraverso l’accertamento sintetico.

Condizioni prescritte ai fini del riconoscimento dei benefici
(Provvedimento 10 maggio 2019, n. 126200 )

BENEFICIO(1)

CONDIZIONI

1 Punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018(2) relativamente:

  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 50mila euro risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2019;
  • alla compensazione dei crediti Iva infrannuali di importo non superiore a 50mila euro annui maturati nei primi 3 trimestri del 2020;
  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 20mila euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.

2

Punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018(2).

3

Punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018(2).

4

Punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018(2).

5

I termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2018 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8(2). La circolare precisa peraltro che la riduzione dei termini per l’accertamento riguarda soltanto le rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo.

6

Ai fini dell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d’imposta 2018, occorre che:

  • il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;
  • sia stato attribuito un punteggio almeno pari a 9(2).

(1) V. elenco che precede la presente tabella.
(2) Anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Compresenza di redditi d’impresa e di lavoro autonomo
Qualora con riferimento a un periodo d’imposta il contribuente consegua sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso a tali benefici è comunque possibile se:

  • per entrambe le categorie reddituali si applicano i relativi ISA, se previsti;
  • il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Violazioni penalmente rilevanti
Qualora vengano accertate violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per una delle fattispecie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non possono essere applicati i benefici di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6.

SOFTWARE “IL TUO ISA 2019”

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale viene effettuato con l’ausilio del software “Il tuo ISA 2019”, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente relativi al periodo d’imposta 2018 e dei dati precalcolati, forniti dall’Agenzia delle Entrate. Nella circolare in commento vengono forniti chiarimenti sulla struttura del programma, che è composto da quattro sezioni (“Importa”, “Compila”, “Invia” e “Utilità”).

Modifica dei dati
Attraverso il software il contribuente può sia modificare i dati per eliminare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari (a tal fine si rimanda a quanto illustrato in precedenza).

APPLICABILITÀ della NORMATIVA sugli STUDI di SETTORE

La circolare in commento ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie in cui agli ISA risulta applicabile la normativa dettata per gli studi di settore. In particolare:

NORMA

CONTENUTO

Art. 92-bis, comma 1, Tuir

La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito”, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

Art. 116, comma 1, Tuir

L’opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata con le stesse modalità e alle stesse condizioni (eccetto quelle di cui all’art. 115, comma 1) dalle srl il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperativa).
Art. 34, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 I centri costituiti dai soggetti di cui al precedente art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), prestano l’assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall’assistenza fiscale le imprese soggette ad Ires tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le norme sugli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

INAPPLICABILITÀ della NORMATIVA sugli STUDI di SETTORE

Sono stati inoltre individuati, anche qui a titolo esemplificativo, alcuni casi di inapplicabilità agli ISA delle disposizioni dettate per gli studi di settore. In particolare:

NORMA

CONTENUTO

Art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 Si applica la sanzione in misura massima in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, se tale adempimento è dovuto e il contribuente non ha provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia.

Art. 10, comma 4, lettera b), Legge 8 maggio 1998, n. 146

Alcune cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore (soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta), non rilevano in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

SANZIONI

Omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA – Comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati
Si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Compliance
La circolare conferma che, prima della contestazione della violazione, l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Omessa presentazione del modello ISA
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, secondo le regole ordinarie.

Riferimenti normativi:

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-bis, conv. Legge 1° dicembre 2016, n. 225
  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis, conv. Legge 21 giugno 2017, n. 96
  •  Agenzia delle Entrate, Circolare 2 agosto 2019, n. 17/E
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 2 agosto 2019

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