I nuovi obblighi del Codice della crisi

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Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), all’art. 12, comma 1, prevede, quali strumenti di allerta, oltre agli obblighi informativi dell’organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati, il dovere dell’imprenditore di adottare adeguati assetti organizzativi, ai fini della tempestiva rilevazione degli indizi di crisi e della sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Gli strumenti di allerta entreranno in vigore il 15 agosto 2020; tuttavia, il Codice prevede l’immediata entrata in vigore, fin dal 16 marzo 2019, di alcune disposizioni, che, modificando il codice civile, impongono alle imprese di adottare da subito nuovi assetti organizzativi, modificando anche il regime di responsabilità degli amministratori e dei sindaci ed introducono anche meccanismi di predeterminazione del danno. Si tratta in particolare delle disposizioni contenute negli artt. 375, 377 e 379 del Codice.

Nel seguito cercheremo di analizzare i nuovi adempimenti che dovranno porre in essere imprese organizzate in forma societaria o collettiva, in particolare quelle costituite in forma di società di capitali.

Come definire assetti organizzativi adeguati alle PMI

L’art. 375 del Codice ha modificato l’art. 2086 c.c., rubricato “Gestione dell’impresa”, introducendo un secondo comma, il quale prevede che:

“l’imprenditore che, operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Per la definizione di un adeguato assetto organizzativo il legislatore non ha previsto uno standard di riferimento né una prassi da seguire, delegando all’organo gestionale in sede collegiale la valutazione della sua adeguatezza. Certamente per le imprese collettive prive per tipologia dell’organo gestionale collegiale o di organo di controllo (società di persone e s.r.l. sotto soglia di cui all’art. 2477 c.c.) tale incombenza non sarà semplice, anche considerando che un eventuale deficit valutativo impatterà sul piano delle responsabilità della tempestiva segnalazione della crisi e relativa perdita delle misure premiali.

La nuova normativa richiede agli amministratori di procedere in modo sequenziale in tal senso.

1 Necessità di individuare un assetto organizzativo idoneo alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi
2 Valutare le conseguenze che derivano dalla inottemperanza al dovere di dotarsi di adeguati assetti organizzativi
3 Attivare senza indugio gli strumenti di allerta

L’ordinamento italiano prevede già l’attivazione di un meccanismo di allerta, disciplinato dall’art. 2482-bis c.c., che impone agli amministratori di intraprendere o a proporre all’assemblea dei soci di intraprendere misure correttive in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, qualora alla perdita registrata si associ il verificarsi della causa di scioglimento data dalla riduzione del capitale al di sotto dei minimi di legge (art. 2483-ter c.c.). In realtà, tale strumento di allerta è poco significativo per il Codice della crisi e dell’insolvenza, in quanto trattasi spesso di un indicatore troppo tradivo. La perdita del capitale rappresenta certamente una manifestazione della crisi tardiva successiva alle difficoltà economiche e soprattutto finanziarie. Dell’importanza della dimensione finanziaria e soprattutto del suo equilibrio si ha evidenza nel Codice, che recepisce l’approccio secondo cui la crisi ha prima di tutto una manifestazione finanziaria: essa infatti si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2) ed anche con i riferimenti all’esistenza dell’insolvenza, quando i flussi di cassa dei successivi sei mesi sono inferiori ai debiti finanziari da rimborsare (art. 13).

Pertanto, è necessario che la definizione di adeguati assetti organizzativi sia finalizzata in primis sotto il profilo strutturale ed operativo a consentire il monitoraggio continuo dell’equilibrio finanziario. Ciò anche in riferimento alle norme che impongono agli organi di controllo societari, al revisore contabile, nonché alle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, tra l’altro, l’equilibrio economico e finanziario (art. 14).

Nelle imprese piccole e medie, si potrebbe auspicare uno standard minimale del processo di controllo interno, che almeno preveda:

  • la costruzione di budget previsionali;
  • la costruzione di cash flow periodici;
  • la valutazione costante degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;
  • l’analisi dei costi;
  • il monitoraggio continuo di due grandezze segnaletiche quali il MOL e la PFN.

In realtà si tratterebbe di sensibilizzare sempre più le piccole e medie aziende italiane all’importanza del recepimento della contabilità analitica industriale, quale strumento di adeguata gestione. In tale modo si potrebbe perfezionare la necessità dell’esistenza di due diverse tipologie di controlli societari ossia:

  1. i controlli per la gestione, costituiti dall’adozione da parte degli amministratori di strumenti di prevenzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale di cui la definizione degli adeguati assetti organizzativi sono componente rilevante;
  2. i controlli sulla gestione avente carattere di verifica, correzione, censura, che competono agli organi non gestori (sindaci, revisori) e a risorse specifiche fra cui agli internal auditors.

La responsabilità degli amministratori in merito agli adeguati assetti organizzativi

Il Codice prevede a carico dell’amministratore la responsabilità “organizzativa”, ossia egli deve istituire e mantenere operativi tali assetti prima dell’emersione della crisi. E’ pertanto necessario che si attivi in tal senso sin dalla sua entrata in carica: non appena nominato, l’amministratore deve istituire un adeguato assetto organizzativo, se ancora non esistente, e ne deve curare (quando delegato) o valutare (quando delegante) l’adeguatezza (artt. 20862381 c.c.). In realtà esiste da sempre in capo agli amministratori anche l’obbligo generico di amministrare l’impresa con diligenza (art. 2392, primo comma, c.c. ), ritenuto comaunque inadeguato proprio per la sua indeterminatezza a intercettare tutti i casi di responsabilità connessi alla crisi di impresa.

Pertanto, gli obblighi in tema di responsabilità organizzativa a carico degli amministratori vanno ricercati nelle disposizioni contenute nell’art. 2381 c.c. ed in ossequio anche alla novità prevista dall’art. 377 del Codice della crisi, che ha riscritto il primo comma e aggiunto il nuovo sesto comma all’art. 2475, rubricato “Amministrazione della società”, per cui:

“1. La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.
… omiss …

6. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.

L’amministrazione della società deve pertanto essere svolta in ossequio ai novellati articoli ed in particolare, nello specifico, al fine delle nuove disposizioni previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza, agli obblighi già in vigore dal 16 marzo 2019:

  1. art. 2381, terzo comma, c.c.: “Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione;
  2. art. 2381, quinto comma, c.c.: “Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

Dalla lettura congiunta di queste due disposizioni è chiaro che il l’organo di amministrazione deve valutare l’adeguatezza degli assetti, nonché dei piani e il generale andamento della gestione almeno ogni sei mesi.

Considerato che le nuove disposizioni ai sensi del Codice della crisi e dell’insolvenza sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, è auspicabile che quanto prima tutte le società abbiano effettuato una prima valutazione dell’adeguatezza dei propri assetti organizzativi di cui si trovi evidenza in un verbale dello stesso consiglio.

L’obbligo degli amministratori di una adeguata valutazione almeno ogni sei mesi trova coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 13 del Codice della crisi e dell’insolvenza, secondo il riferimento per cui «gli indici della crisi devono fornire evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno 6 mesi successivi …». Ma è certamente in contrasto con:

  1. gli obblighi di segnalazione a carico dei sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati, riconducibili sostanzialmente al trimestre;
  2. il riconoscimento delle misure premiali (art. 24 del Codice), secondo cui è precluso al debitore che presenta istanza di composizione assistita della crisi (art. 19 del Codice) oltre 3 mesi dal superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, dagli indici della crisi (art. 13).

In attesa di chiarimenti in merito a con quale periodicità effettuare i controlli, certi che molto dipenderà dal livello di crisi e dalle dimensioni e tipologie delle società, potrebbe essere auspicabile effettuare controlli con cadenza almeno semestrale e, in presenza di indizi di crisi, i termini saranno necessariamente più brevi.

Creditori qualificati e procedure di allerta

Un’importante disposizione normativa è quella contenuta all’art. 15 del decreto e riguardante i creditori pubblici qualificati per i quali viene introdotto un obbligo di segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.

Nel’ambito del Codice della crisi una particolare funzione hanno in particolare i seguenti enti definiti creditori pubblici qualificati:

  • INPS;
  • Agente della riscossione;
  • Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, l’Istituto nazionale della Previdenza sociale e l’Agente della riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), anche per la segnalazione agli organi di controllo della società (comma 1, art. 15, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Ente obbligato 1° step 2° step
INPS Obbligo di avviso al debitore che la situazione debitoria è di importo rilevante Se, il debitore, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso non regolarizza la posizione, scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI
Agente della riscossione
Agenzia Entrate

L’importo rilevante

Ma quando l’importo dell’esposizione debitoria è da considerarsi “rilevante” e, quindi, farà scattare l’obbligo di avviso e di segnalazione in capo all’ente creditore?

La risposta la si trova al comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 14/2019 oggetto di trattazione. In particolare:

Ente Quando scatta l’obbligo di allerta
INPS Se il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000
Agente della riscossione Se la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del decreto (ossia dopo il 15 agosto 2015), autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi:

  • per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000;
  • per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Agenzia Entrate Se l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e

  • non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;
  • non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
  • non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro.

Modalità e termini per l’avviso al debitore

Come anticipato, laddove si verifica una delle ipotesi di cui al paragrafo precedente, l’ente interessato deve in primo luogo inviare un avviso al debitore. In merito alle modalità, ciò può avvenire:

Modalità di avviso al debitore Note
PEC Quella in possesso dell’ente
Raccomandata A/R Se manca la PEC (l’indirizzo cui inviare la raccomandata è risultante dall’anagrafe tributaria)

Riguardo, invece, ai termini entro cui l’ente creditore è tenuto ad inviare la comunicazione al debitore:

Ente Termine per l’avviso al debitore
INPS Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni che fanno scattare l’obbligo di allerta
Agente della riscossione Entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie che fanno scattare l’obbligo di allerta
Agenzia Entrate Contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni)

Scaduto il termine di 90 giorni dalla ricezione dell’avviso senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità richiamate dal comma 1 dell’art. 15  del decreto in esame, l’ente creditore procede senza indugio alla segnalazione all’OCRI. Tale segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d’intesa con Unioncamere e InfoCamere. La segnalazione è, tuttavia, vietata, laddove il debitore documenti di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato

Entrata in vigore

Il primo ente interessato dall’obbligoè l’INPS: per esso scatta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 ossia dal 15 agosto 2020.

Per l’Agente della riscossione, invece, poiché l’obbligo riguarda i crediti affidati dopo la predetta data, le segnalazioni partiranno non prima del 14 gennaio 2021.

Infine, per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, l’ultimo comma dell’art. 15 del decreto espressamente prevede che l’obbligo decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo il 2020.

Riepilogando:

Ente Decorrenza obbligo
INPS 15 agosto 2020
Agente della riscossione Non prima del 14 gennaio 2021
Agenzia Entrate Dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre 2021.

Le CCIAA rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati in commento, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura dì regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
  • Codice civile, artt. 2086, 2257, 2380-bis, 2381, 2409-novies e 2475.

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