L’Associazione ritiene superato, dopo la riforma, il vecchio orientamento di prassi e giurisprudenza.
Rileva l’atto impositivo e non il mezzo di comunicazione.
Esclusi definitivamente dal ravvedimento 2018-2022 i soggetti che hanno aderito al concordato in qualità di contribuenti in regime forfetario.
L’irrilevanza della condotta ai fini dell’abuso del diritto pare potersi applicare sia per la scissione mediante scorporo, sia per la scissione “tradizionale”.
In caso di svolgimento di attività aggiuntive, sarà però possibile indicare due o anche più contratti collettivi.
Il nuovo termine riguarda tutti i casi in cui, al momento dell’entrata in vigore della L. 207/2024, il vecchio termine di un anno era in corso.