Con anzianità contributiva di almeno 30 anni e invalidità uguale o superiore al 74%, non si deve aspettare la conclusione del periodo di disoccupazione.
Con anzianità contributiva di almeno 30 anni e invalidità uguale o superiore al 74%, non si deve aspettare la conclusione del periodo di disoccupazione.
La disciplina è identica, ma le condizioni di applicazione potrebbero essere diverse rispetto al 2023.
Non sono immediatamente applicabili i chiarimenti resi in ordine all’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS.
Secondo la Cassazione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto spiegare le ragioni che ne escludevano l’applicabilità.
La Cassazione si pronuncia sull’art. 5 del DLgs. 87/2024.
L’INPS illustra anche le riduzioni contributive per il FIS e il Fondo di solidarietà per le attività professionali.
Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti forniscono un quadro generale della normativa, utile anche ai non addetti ai lavori.