Contorni ben delineati per gli “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.
Riguarda tutti i tipi di intervento ex art. 119 commi 1-8 del DL 34/2020 e qualsiasi tipo di beneficiario ex comma 9 al ricorrere di alcune circostanze.
Il beneficio si estende anche ai preliminari trascritti, purché con effetti non cessati.
Tale cessazione va intesa in senso sostanziale pur non essendo stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.
La legge di bilancio 2024 modifica la normativa per adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia.
La misura della prestazione è determinata in base alle due tabelle di indennizzo di cui al DM 5 dicembre 2023.
In mancanza di intesa tra le Parti, il Ministero ha determinato gli importi applicando la procedura prevista dal CCNL.
La Cassazione evidenzia l’elasticità dei principi contabili.