La presunzione di imprenditorialità del locatore rende incerta la ritenuta.
La presunzione di imprenditorialità del locatore rende incerta la ritenuta.
I 50.000 euro vanno riferiti a tutti i debiti a carico del debitore convenuto, non solo a quelli vantati dal creditore ex art. 268 comma 2 del CCII.
Per l’Amministrazione finanziaria, la successiva vendita degli immobili genera vantaggi fiscali indebiti.
L’INPS riepiloga la disciplina speciale in caso di eventi alluvionali prevista per CIGO, assegno di integrazione salariale e CISOA.
Non è quindi possibile operare alcuna variazione in diminuzione in dichiarazione.