Il DLgs. delegato ridefinisce i criteri dell’art. 73 del TUIR, inserendovi sede di direzione effettiva e gestione ordinaria.
Il DLgs. delegato ridefinisce i criteri dell’art. 73 del TUIR, inserendovi sede di direzione effettiva e gestione ordinaria.
La norma non richiede che i contratti inizino e terminino nello stesso anno.
Il DLgs. approvato ieri dal Consiglio dei Ministri fa salvo il solo utilizzo delle eccedenze maturate sino al 2023.
Per escludere la natura distrattiva bisogna indicare il saldo finale positivo delle operazioni e la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi.
Oltre che in un’unica soluzione, è possibile versare in cinque rate mensili di pari importo.
La questione è stata rimessa alla Corte di Cassazione.
Rimodulata la soglia dei fringe benefit: sarà di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e di 1.000 euro per tutti gli altri.