La Cassazione ribadisce che questo tipo di vincolo non costituisce adempimento dell’obbligo di contribuire ai bisogni familiari.
La Cassazione ribadisce che questo tipo di vincolo non costituisce adempimento dell’obbligo di contribuire ai bisogni familiari.
Le Sezioni Unite hanno risolto un dibattuto contrasto giurisprudenziale.
In caso di inerzia prolungata occorre soddisfare i requisiti di effettiva contribuzione al momento della ripresa dei pagamenti.
Riguarda sia il contratto di finanziamento che quello di acquisto di azioni.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia con la risposta n. 434/2023 risulta poco convincente.
Potrebbe essere necessario modificare o integrare i contratti con i clienti.
Le FAQ dell’ANPAL chiariscono che in difetto di firma, occorrerà compilare una dichiarazione ex DPR 445/2000 con la quale dare atto della ricezione.
Secondo una risposta a interrogazione parlamentare è in dirittura d’arrivo il provvedimento per procedere alle cessioni.