Dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi diventano ‘elettronici’. A partire da tale data, infatti, entreranno in vigore per la totalità dei contribuenti le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, così come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119. L’avvio dell’obbligo diffuso di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – già operativo a far data dal 1° luglio 2019 per i soggetti che hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018 – significa l’addio agli scontrini fiscali, ma anche alle ricevute fiscali. Vediamo dunque come affrontare al meglio il passaggio a questo ‘nuovo livello’ del fisco telematico.
Premessa
Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha impattato in maniera profonda su molti aspetti connessi al ‘fisco digitale’.
Tra questi, di particolare peso è l’avvio alla fase attuativa di quelli che, per semplicità, possiamo definire come ‘corrispettivi elettronici’.
La norma prevede l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Con il D.L. n. 119/2018, in sostanza, è stato riscritto l’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che nella precedente formulazione regolamentava la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi su base opzionale. A seguito delle modifiche apportate, a partire dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che introitano corrispettivi sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi. L’obbligo prevede, inoltre, un avvio anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti che hanno superato, nell’anno 2018, quota 400mila euro di volume d’affari.
Alle disposizioni generiche cui sopra, occorre poi affiancare gli specifici esoneri, che sono stati dettagliati con Decreto MEF il cui testo è stato diffuso il 14 maggio scorso.
In termini generali, l’obbligo grava su tutti i soggetti interessati dalla fattispecie “corrispettivi”, ovvero tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972.
In questa sede, andremo ad accentrare l’attenzione in particolar modo su quei contribuenti che ad oggi certificano i corrispettivi tramite ricevuta fiscale. Tale strumento, infatti, con l’avvio dell’obbligo di corrispettivo elettronico non sarà più utilizzabile, e si rende dunque necessario prepararsi al passaggio, valutando le alternative disponibili.
Soggetti interessati al corrispettivo telematico: art. 22 D.P.R. n. 633/1972
Attualmente sono numerosi i soggetti che certificano i corrispettivi tramite scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
L’elenco è contenuto nell’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, e a titolo esemplificativo ricordiamo che rientrano nella fattispecie le attività di commercio al minuto, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico (es. parrucchieri, meccanici, carrozzerie ecc.).
Si tratta di contribuenti che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 sono obbligati, sin dal lontano 1993, alla certificazione dei corrispettivi a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ed esonerati dall’emissione di fattura a meno che questa non venga espressamente richiesta dal cliente.
Questa folta schiera di contribuenti, a partire da 1° gennaio 2020 (o in via anticipata al 1° luglio 2019 ricorrendo le condizioni già citate), non potranno più emettere né scontrino fiscale tramite il tradizionale registratore di cassa, né emettere ricevuta fiscale.
Con particolare riferimento alla ricevuta fiscale, qualche confusione ha generato l’utilizzo della locuzione di “introduzione di obbligo di ‘scontrino telematico’”, inducendo così a pensare che a cambiare fosse il “tipo” di scontrino, mentre l’innovazione non avrebbe interessato le ricevute fiscali. Così non è, come meglio vedremo nel seguito.
L’addio alla ricevuta fiscale
La ricevuta fiscale è uno strumento che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della Legge n. 413/1991, è utilizzabile in alternativa allo scontrino fiscale.
Con l’avvio delle nuove disposizioni relative ai corrispettivi telematici è bene focalizzare l’attenzione sul fatto che i nuovi obblighi sono due, strettamente correlati tra di loro:
• la memorizzazione elettronica del corrispettivo;
• la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In sostanza, i corrispettivi dovranno essere memorizzati elettronicamente (con l’ausilio di un Registratore Telematico, o dell’App dell’Agenzia delle Entrate), nel rispetto di specifiche disposizioni tecniche, volte a rendere il corrispettivo memorizzato immodificabile. Inoltre, i dati memorizzati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Tutto viene dunque “de materializzato” e sostituito da una memorizzazione telematica. Va da sé che in questo scenario la ricevuta fiscale (documento cartaceo) non trova più spazio, poiché se è ben vero che il totale dei corrispettivi potrebbe essere trasmesso in un secondo momento (rispettando così la seconda richiesta), la prima condizione non sarebbe comunque garantita.
Le diverse strade perseguibili per ottemperare ai corrispettivi telematici
Come potranno dunque ottemperare ai nuovi obblighi i commercianti al dettaglio, ma anche un’ampia platea di soggetti artigiani?
Le strade perseguibili sono, sostanzialmente, tre:
- acquisto di un Registratore Telematico o adattamento del registratore fiscale in uso alle nuove esigente telematiche;
- utilizzo della (annunciata e non ancora disponibile) App gratuita dell’Agenzia delle Entrate;
- evitare il “problema” corrispettivi, certificando gli introiti con emissione di fattura elettronica (ricorrendone i presupposti, anche in forma semplificata).
Il Registratore Telematico
Senza pretese di completezza, ma con l’intento di fornire un primo quadro di insieme e rinviando ai precedenti interventi per un maggiore grado di dettaglio, andiamo a delineare i tratti salienti dei RT (registratori telematici).
Si tratta di apparecchi che, in sostanza, ricalcano i registratori fiscali già attualmente in uso, ma che soddisfano le nuove esigenze di memorizzazione e trasmissione prevedendo, al loro interno, una memoria immodificabile che assolve l’obbligo di memorizzazione, e la necessaria interfaccia per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia.
Se il contribuente decide di perseguire questa strada, dovrà pertanto acquistare apparecchiature conformi alle specifiche tecniche previste per i RT, o adattare (se possibile) i registratori fiscali attualmente in uso alle nuove esigenze.
Sia nel caso dell’acquisto che nel caso dell’adattamento è previsto il riconoscimento di un credito di imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, ma con un tetto di 250 euro nel caso di acquisto e 50 euro nel caso dell’adattamento. Occorre anche ricordare che per la fruizione del credito di imposta è necessario che il pagamento avvenga in modalità tracciabile. Il credito di imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione con modello F24 e dovrà essere esposto nel quadro RU di Redditi.
L’utilizzo del Registratore Telematico è sicuramente la strada naturale e consigliabile ai soggetti che già attualmente emettono un gran numero di scontrini fiscali.
Per contribuenti aventi invece minore movimentazione (quali, ad esempio, gli artigiani che operano in locali aperti al pubblico), può essere invece interessante sondare strade alternative. Posto, infatti, che le ricevute fiscali non saranno più utilizzabili, ciò non necessariamente significa il dover acquistare un Registratore Telematico.
L’App gratuita dell’Agenzia delle Entrate
Una prima alternativa estremamente interessante all’utilizzo di un RT potrebbe essere fornita proprio dall’Agenzia delle Entrate che ha annunciato il rilascio – con tempi non precisati – di una applicazione gratuita, utilizzabile anche da dispositivi mobili, che consentirebbe di utilizzare il device utilizzato (es. telefonino) come “memorizzatore e trasmettitore” di corrispettivi in tempo reale.
Premesso che l’app non è ancora disponibile, e quindi l’effettiva fruibilità della stessa è tutta da verificare, quel che al momento è noto è che dovrebbe trattarsi di un software nel quale imputare il corrispettivo, che sarebbe immediatamente trasmesso all’AdE (e quindi memorizzato e trasmesso contestualmente). Con l’app dovrebbe anche essere possibile la stampa del “documento commerciale”, ovvero del documento privo di valore fiscale che viene consegnato al cliente in sostituzione dell’attuale scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
Come si è detto, il programma non è ad oggi disponibile, tuttavia potrebbe essere interessante, soprattutto per le aziende dalla movimentazione limitata, attendere il rilascio e valutare l’alternativa, prima di effettuare investimenti per l’acquisto di un Registratore Telematico.
L’emissione della fattura in luogo della ricevuta fiscale
Altra alternativa al Registratore Telematico, ed anche all’App, è quella di “evitare a monte” di dover gestire corrispettivi.
È bene ricordare, infatti, che se i soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 sono esonerati dall’emissione di fattura se questa non viene richiesta dal cliente finale, ciò non significa che i medesimi soggetti possano, all’opposto, scegliere di emettere sempre e comunque fattura (ovviamente elettronica), evitando così la problematica della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Anche in questo caso, chiaramente, la valutazione di convenienza deve essere effettuata avendo cura di identificare le caratteristiche del singolo contribuente, ed in particolar modo ponendo attenzione al numero di documenti interessati.
Va ricordato, inoltre, che l’operazione di emissione della fattura può essere “alleggerita” mediante emissione di fattura semplificata, il cui limite di utilizzo è stato recentemente innalzato ad euro 400 (IVA inclusa) in luogo dei precedenti 100 euro.
Con la fattura semplificata, infatti, l’anagrafica del cliente può essere compilata con meno informazioni (nome, cognome o denominazione e partita IVA o codice fiscale). Anche il corpo fattura può essere espresso più sinteticamente, ed il totale espresso IVA inclusa, senza necessità di scorporo (similarmente alla compilazione di una ricevuta fiscale).
È comunque importante sottolineare che questa modalità operativa (ovvero l’emissione della fattura) richiede sempre – anche nel caso di fattura semplificata – la richiesta del codice fiscale del cliente, che sarà trasmesso all’AdE, e si tratta di una richiesta che non sempre viene accolta con favore dal cliente.
Conclusioni
In conclusione, il passaggio ai corrispettivi telematici se da un lato significa dire addio a scontrini e ricevute fiscali, dall’altro lato non necessariamente significa la necessità di acquistare un Registratore Telematico.
Tuttavia, a meno che l’applicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate non si riveli uno strumento veramente efficacie, ben difficilmente se ne potrà fare a meno.
Resta l’alternativa dell’emissione della fattura, che potrebbe essere ragionevolmente utilizzata in un buon numero di attività (es. carrozzerie, meccanici ecc.) e che invece pare meno aderente alla realtà in altre situazioni (si pensi ai servizi di estetica, parrucchieri ecc.).
L’analisi della giusta strada da percorrere, in ogni caso, non potrà che tenere conto delle soggettive caratteristiche di ciascun contribuente.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.