La manovra correttiva

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La Manovra correttiva è legge, il Senato approva con fiducia

Approvato dall’Aula di Palazzo Madama, nella seduta del 15 giugno, il disegno di legge di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, contenente la cosiddetta “manovrina” di primavera, varata dal Governo per mettere i conti in ordine. Alle numerose novità introdotte nel testo originario, si sono aggiunte alcune importanti misure, approvate nel corso dell’iter parlamentare. Tra queste spiccano le norme sulle locazioni “brevi”, la web tax in versione transitoria, nonchè l’istituzione degli indici di affidabilità fiscale (Isa), destinati a prendere il posto degli studi di settore.

Riepilogamo quindi in un prospetto di sintesi, le principali misure fiscali contenute nella Manovra correttiva convertita nella legge 21 giugno 2016, n. 96.

 

Le MISURE FISCALI contenute nella MANOVRA CORRETTIVA

SPLIT PAYMENT (art. 1)

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) viene esteso alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/72):

  • società controllate – ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile– direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate – ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile– direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente – ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile– dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché quotate oppure rientrino tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Finanziaria 2010);
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La norma si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio 2017.

Novità introdotte in sede di conversione

In sede di conversione sono state introdotte alcune misure finalizzate ad accelerare – dal 1° gennaio 2018 – i rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi assoggettati allo split payment: tali rimborsi, in particolare, saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia) sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Verranno quindi eliminati i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

WEB TAX TRANSITORIA (art. 1-bis)

La norma introduce un regime particolare per le società e gli enti non residenti (art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir) appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui e che effettuano operazioni in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, avvalendosi di società di capitali residenti o di stabili organizzazioni di altre società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario. La procedura – opzionale – prevede la possibilità di accedere alla definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente in Italia.

 

Effetti

Nei confronti delle società non residenti che procedono all’estinzione dei debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

 

Rilevanza penale

Il reato di omessa dichiarazione (di cui all’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti entro i termini indicati dalla norma in esame.

VOLUNTARY DISCLOSURE (art. 1-ter) Viene modificata la disciplina relativa alla voluntary-bis: si prevede tra l’altro che se ai fini della procedura, alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro, ad essi si applica la disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero. Ciò anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.

 

Esonero dagli obblighi dichiarativi

Viene esteso all’Ivie e all’Ivafe.

IRI (art. 58)

In caso di fuoriuscita dal regime Iri, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione del regime stesso, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci. A tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta (art. 55-bis, comma 6-bis, del Tuir).

La fuoriuscita dal regime può essere avvenuta anche a seguito di cessazione dell’attività.

IVA – SERVIZI di VITTO e ALLOGGIO a favore di STUDENTI UNIVERSITARI (art. 2-bis) Nell’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

 

Comportamenti tenuti in passato

La norma dispone inoltre che:

  • sono comunque fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dai predetti istituti o enti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017 ;
  • è escluso il rimborso dell’Iva applicata per errore;
  • è escluso altresì il recupero dell’Iva assolta sugli acquisti detratta per errore;
  • gli istituti ed enti in esame sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

LOCAZIONI “BREVI” – CEDOLARE SECCA (art. 4)

A decorrere dal 1° giugno 2017, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data saranno assoggettati – su opzione – alla cedolare secca (di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) con l’aliquota del 21 per cento.

Locazioni “brevi”

A tal fine, per locazioni “brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati:

  • da persone fisiche;
  • al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
  • direttamente o tramite agenzie immobiliare (anche attraverso la gestione di portali online).

 

Agenzie immobiliari

La norma impone ai soggetti che esercitano – anche mediante portali online – attività di intermediazione immobiliare, di trasmettere i dati relativi a locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento. In difetto, si applica la sanzione di cui all’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione è ridotta del 50 per cento se entro i 15 giorni successivi alla scadenza:
– la trasmissione è effettuata; oppure
– è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ritenuta

Detti intermediari sono tenuti a:

  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito;
  • versarla;
  • effettuare la relativa certificazione

“ROTTAMAZIONE” delle LITI FISCALI PENDENTI (art. 11)

Introdotta la “rottamazione” delle liti fiscali pendenti: il decreto-legge in commento prevede infatti che le controversie tributarie in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possano essere definite con il pagamento:

  • di tutti gli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;
  • degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Al riguardo la norma specifica quanto segue:

  • sono definibili anche i contenziosi fiscali pendenti in cassazione;
  • l’istituto opera a seguito di un’apposita domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
  • gli interessi sono calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto;
  • sono escluse le sanzioni collegate al tributo;
  • non sono dovuti neppure gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del richiamato D.P.R. 602/73.

Controversie relative esclusivamente ad interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi

La definizione della lite comporta l’obbligo di versare il 40 per cento degli importi in contestazione.

Controversia relativa esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono

Per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla “rottamazione” in esame.

Efficacia temporale

Possono essere definite le controversie:

  • con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016; e
  • per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Controversie escluse dalla definizione

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti (anche se solo parzialmente):

  • le risorse proprie tradizionali (di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle Decisioni 2007/436/CE del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE del 26 maggio 2014);
  • l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Tributi locali

Gli enti locali potranno deliberare – entro il 31 agosto 2017 – l’applicazione della sanatoria in esame.

Rateazioni

  • Numero massimo delle rate: 3.
  • Il pagamento rateale è ammesso soltanto se gli importi dovuti non superano 2mila euro.
  • Si applica l’art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Termini per il versamento

Gli importi dovuti (o la prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017. Al riguardo la norma precisa quanto segue:

  • per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
  • per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.

Si veda il seguente prospetto:

RATA

IMPORTO

TERMINI di VERSAMENTO

UNICA RATA

100 per cento

30/09/17

I RATA

40 per cento

II RATA

40 per cento

30/11/17

III RATA

20 per cento

30/06/18

Perfezionamento della definizione

  1. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
  2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per ciascuna “controversia autonoma” è effettuato un separato versamento. Per “controversia autonoma” si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Domanda

Dev’essere presentata entro il 30 settembre 2017, per ciascuna “controversia autonoma” ; l’istanza è esente dall’imposta di bollo.

Importi già versati

Si scomputano dall’ammontare complessivamente dovuto; è comunque esclusa la restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Sospensione delle controversie

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo rimane sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Termini di impugnazione

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.

Diniego della definizione

Dev’essere notificato entro il 31 luglio 2018.

Può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Qualora la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.

RECLAMO e MEDIAZIONE (art. 10)

Passa da 20mila a 50euro il limite fino al quale è obbligatorio l’istituto del reclamo/mediazione, di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

IVA – DETRAZIONE – REGISTRAZIONE degli ACQUISTI (art. 2)

Il decreto-legge in esame dispone che il diritto alla detrazione dell’Iva possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto (e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto) (art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 633/72).

Registrazione degli acquisti

Conseguentemente cambia il termine entro il quale si devono registrare gli acquisti, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/72: ora la norma prevede che l’adempimento vada effettuato anteriormente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

COMPENSAZIONE – VISTO di CONFORMITÀ

(art. 3)

Cambia la disciplina dettata dall’art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) in materia di compensazione. In particolare:

  • si abbassa da 15mila a 5mila il limite a partire dal quale scatta l’obbligo di chiedere il visto di conformità;
  • la regola sopra esposta si applica a tutte le tipologie di ritenute e non più soltanto a quelle di cui all’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  • viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

Violazioni

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti in assenza di visto di conformità (semprechè questo fosse obbligatorio), il contribuente è tenuto a versare:

  • i crediti utilizzati indebitamente;
  • i relativi interessi;
  • le sanzioni.

Conseguentemente sono stati modificati:
– l’art. 10, commi 7 e 7-bis , del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
– l’art. 37, comma 49-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

BONUS ENERGIA – CESSIONE (art. 4-bis)

Viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica.

Tale detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

ACE (art. 7)

Ai fini della valutazione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, la percentuale di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non più alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

Decorrenza delle nuove disposizioni

La norma si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Acconto

Ai fini del calcolo dell’acconto Ires relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quale imposta del periodo precedente si assume quella che si sarebbe determinata applicando le nuove norme.

E’ stato di conseguenza sostituito l’art. 1, comma 552, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Novità introdotte in sede di conversione

Sono state eliminate le norme che prevedevano una base di riferimento mobile (cosiddetto “criterio incrementale su base mobile”); detta previsione è stata sostituita da una riduzione delle aliquote Ace.

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI (art. 8)

Si ampliano le facoltà del concessionario: ai fini della verifica del limite sotto il quale non è possibile procedere ad espropriazione, si dovrà fare riferimento non più allo specifico bene del contribuente ma alla complessità dei beni di quest’ultimo (art. 76, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

INDICI SINTETICI di AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) (art. 9-bis)

 

 

In sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta la norma che istituisce gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Tali strumenti di accertamento sono destinati a sostituire gli studi di settore.

Caratteristiche

Come spiega la norma in esame, tali indici:

  • sono “elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta”;
  • vengono approvati con apposito decreto ministeriale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati;
  • “rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale”;
  • esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente;
  • possono essere integrati, al fine di “tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati”, entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate;
  • sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione;
  • devono essere elaborati per le attività economiche individuate con un provvedimento direttoriale da emanarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno (per il 2017, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2017 ).

 

Casi di inapplicabilità

Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività oppure non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

 

Indicazione di ulteriori componenti positivi

Al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, per i periodi d’imposta per i quali si applicano gli indici, il contribuente può indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Sono escluse sanzioni e interessi, purché il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (ferma restando la possibilità di rateizzare i versamenti).

Attenzione

Ai fini Iva, all’ammontare di tali ulteriori componenti positivi si applica l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. È comunque ammessa la prova contraria.

 

Livelli di affidabilità fiscale

Saranno stabiliti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Regime premiale

In funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale sono previsti i seguenti benefici:

  • esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

– 50mila euro annui per l’Iva;

– 20mila euro annui per Irpef, Ires ed Irap;

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo;
  • esclusione dall’accertamento analitico-induttivo;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini decadenziali di accertamento fiscale;
  • esclusione dall’accertamento sintetico, semprechè il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Violazioni

Per l’omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. È comunque previsto l’obbligo per le Entrate di comunicare preventivamente il rilievo al contribuente, per permettergli di regolarizzare la propria posizione.

TERREMOTO CENTRO ITALIA (art. 43)

Slitta dal 30 novembre al 31 dicembre 2017 il termine fino al quale i sostituti d’imposta di soggetti residenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto, non devono operare le ritenute alla fonte (art. 48, comma 1-bis, primo periodo, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229).

L’elenco dei Comuni è riportato negli allegati del richiamato D.L. 189/2016 .

INVESTIMENTI nelle REGIONI COLPITE dal SISMA (art. 44)

Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dal terremoto (art. 18-quater, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modifiche dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45.

ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA (art. 46)

Viene istituita una Zona Franca Urbana nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dal terremoto e indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. In particolare, il provvedimento in esame dispone che le imprese con la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca, e che – per effetto del terremoto – abbiano subìto una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento della media relativa ai tre periodi d’imposta precedenti, possano usufruire (limitatamente alle attività realizzate nei citati Comuni) delle seguenti agevolazioni:

  • esenzione da Irpef ed Ires fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, di 100mila euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nell’ambito della zona franca;
  • esenzione da Irap del valore della produzione netta derivante dalle attività svolte nella zona franca, nel limite di 300mila euro per ciascun periodo d’imposta;
  • esenzione da Imu per gli immobili situati nella zona franca, posseduti ed utilizzati per l’esercizio della propria attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ad eccezione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Detto esonero spetta anche ai professionisti e in generale ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

ZONA FRANCA URBANA SISMA EMILIA-ROMAGNA (art. 46-sexies)

Prorogate al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane istituite dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

DURC (art. 54)

In caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

PRESTAZIONI OCCASIONALI – ESENZIONE FISCALE (art. 54-bis)

I compensi percepiti dal prestatore occasionale di cui all’art. 54-bis del decreto-legge in commento, sono esenti da imposizione fiscale.

PATENT BOX (art. 56)

Alla luce delle considerazioni formulate dall’Ocse, il Legislatore italiano si adegua e toglie i marchi

dall’ambito applicativo del Patent box: viene in tal senso modificato l’art. 1, commi 39, 40 e 42-ter , della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Decorrenza

La novità si applica:

ESERCIZIO COINCIDENTE con l’ANNO SOLARE

DECORRENZA

SI

Dai periodi d’imposta per i quali l’opzione è esercitata dopo il 31 dicembre 2016

NO

Dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale l’opzione è esercitata dopo il 31 dicembre 2016.

Opzioni presentate negli anni 2015 e 2016

Si applicano comunque le norme previgenti (comunque non oltre il 30 giugno 2021) per le opzioni esercitate per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016.

Utilizzo congiunto di beni immateriali

In presenza di determinate condizioni, l’agevolazione è riconosciuta anche per i redditi derivanti dall’utilizzo congiunto dei beni immateriali.

PMI – RACCOLTA di CAPITALI (art. 57)

Vengono estese alle piccole e medie imprese le norme derogatorie alla disciplina civilistica vigenti per le startup innovative. Tra queste, si segnala in particolare la possibilità di effettuare un’offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowfunding.

START-UP INNOVATIVE (art. 57)

Passa da quattro a cinque anni dalla data di costituzione, la durata del regime agevolativo previsto per le start-up innovative.

PUBBLICITÀ su GIORNALI, RADIO e TV – CREDITO d’IMPOSTA (art. 57-bis)

È stato introdotto – con effetto dal 1° gennaio 2018 – un credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché su emittenti televisive e radiofoniche locali.

FONTI RINNOVABILI – AGEVOLAZIONI (art. 57-ter)

I titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili, possono optare – in alternativa al mantenimento delle agevolazioni riconosciute alla data di entrata in esercizio dell’impianto – per una rimodulazione degli incentivi stessi, con un incremento di questi per i primi due anni e una riduzione per i successivi tre.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SANZIONI (art. 57-quater)

Con un articolo introdotto in sede di conversione del decreto-legge, viene modificata la disciplina delle verifiche e delle sanzioni previste nell’ambito della disciplina dettata per gli impianti fotovoltaici; in tal senso è stato modificato l’art. 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

TRANSFER PRICING (art. 59)

Viene accantonato il concetto di “valore normale”, previsto dall’art. 110, comma 7, del Tuir: ora la norma fa riferimento alle “condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”. Ai sensi del nuovo art. 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inoltre, la rettifica in diminuzione del reddito di cui al citato settimo comma, secondo periodo, può essere riconosciuta:

  • in attuazione di accordi bilaterali conclusi nell’ambito di procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
  • a conclusione di controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale;
  • a seguito di un’apposita istanza presentata dal contribuente.

PARTECIPAZIONI – PROVENTI dei DIPENDENTI (art. 60)

L’art. 60 del D.L. 50/2017 indica le condizioni in presenza delle quali devono considerarsi in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi i proventi derivanti dalla partecipazione (anche indiretta) a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti, manager, amministratori o gestori dei medesimi enti o società. Dalla qualificazione di tali redditi come di capitale, discende la possibilità di applicare l’aliquota del 26 per cento in luogo dell’aliquota marginale.

Detto criterio si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti in Italia oppure in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

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