Novità per le Dichiarazioni di intento in vigore dal 1° marzo 2017
Il prossimo 1° marzo entrerà in vigore la nuova modulistica delle dichiarazioni d’intento, così come riformata dal provvedimento AdE del 2 dicembre scorso. Sull’apparente inutilità di tali modifiche avevamo già formulato alcune osservazioni all’interno delle Circolari periodiche.
Tale tesi, di fatto, risulta ora confermata dalle risposte recentemente fornite dall’Agenzia delle Entrate (registro ufficiale 0027195 del 07-02-2017-U) a Confimi industria, la confederazione delle imprese manifatturiere, che – con una missiva dello scorso 11 gennaio – aveva formulato specifici quesiti orientati a fugare possibili dubbi legati all’utilizzo massivo (e troppo disinvolto) della casella 2 “operazioni fino a concorrenza di euro …”.
Ma riepiloghiamo lo svolgersi dei fatti.
La risoluzione 120/E, com’è noto, ha chiarito come per gli esportatori che (fino al 28/2/2017) emettono dichiarazioni d’intento utilizzando i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), l’efficacia delle stesse non si estenderà agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 con necessità, pertanto, di emettere nuove dichiarazioni per le operazioni successive al 28 febbraio (utilizzando ovviamente solo le sopravvissute caselle). Da ciò, osserva la Confederazione, per ovviare (ancorché parzialmente) alle rilevanti complicazioni che sorgono con la novità in questione, la gran parte degli esportatori abituali si orienterà ad emettere nuove dichiarazioni utilizzando la casella 2 “operazioni fino a concorrenza di euro …”. Da qui una sequenza di quesiti fra i quali particolarmente significativo ci risulta il seguente caso:
Dalla dichiarazione Iva relativa al 2016 (Iva 2017) emerge un plafond disponibile al 01/01/2017 pari ad € 1.000.000. L’esportatore decide di “abbondare” e di emettere dichiarazioni d’intento indicando verso ciascuno dei suoi 20 fornitori (casella 2) l’importo di € 100.000 (€ 100.000 x 20 = 2.000.000) riservandosi di revocare le stesse al raggiungimento di acquisti in sospensione nel limite del plafond disponibile (cioè € 1.000.000). A tal riguardo è stato chiesto:
- se le dichiarazioni d’intento trasmesse per tali importi saranno accettate dal sistema;
- se vi sono conseguenze per chi (in una logica di semplificazione operativa) rilascia dichiarazioni d’intento per importi superiori a quelli degli acquisti che andrà concretamente ad effettuare;
- se ci sarà differenza fra invio della dichiarazione ante o post presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Confermando la prospettata tesi che eventuali sanzioni non possono che rimanere ancorate a splafonamenti derivanti dagli effettivi acquisti, l’Agenzia ha risposto che:
- le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l’ammontare complessivo superi il plafond;
- non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d’intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. In merito all’importo da indicare nel campo 2 del modello di dichiarazione d’intento si richiama quanto già chiarito nel punto n. 4 della risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 e nella risoluzione n. 35/E del 13 aprile 2015;
- per quanto riguarda la dichiarazione d’intenti, se è già stata presentata la dichiarazione Iva, va semplicemente barrata l’apposita casella (il riferimento è alla casella del quadro A del modulo da trasmettere all’Agenzia, ndr); in caso contrario, occorre indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, barrando le apposite caselle. Sotto il profilo sostanziale, si rammenta che il totale degli acquisti effettuati senza Iva deve al più corrispondere al valore del plafond effettivamente maturato ed indicato in dichiarazione.”
Come si può notare, l’Agenzia conferma quindi che le modifiche che entreranno in vigore dal 1° marzo 2017 (creando criticità operative tanto agli esportatori abituali quanto ai loro fornitori) non servono a nulla.
Fatta tale constatazione, la cosa importante, per il momento, è che nelle risposte viene precisato che le prenotazioni con casella 2 possono anche superare il plafond complessivamente disponibile senza provocare scarto dell’invio, verifiche mirate o sanzioni.
Tale risposta (fornita il 7 febbraio) è tanto più importante se si considera che ribalta il contenuto della risposta (datata 26 gennaio) alla recente interrogazione parlamentare n. 5-10391 laddove, invece, era stata negata la possibilità di “abbondare” nelle prenotazioni del plafond (“… è ammessa l’indicazione nel suddetto campo 2 di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di quel determinato fornitore o all’importazione”, ndr).
Nell’auspicio quindi che, come peraltro chiesto da Confimi, il provvedimento del 2 dicembre venga revocato, non ci resta che tirare le somme dicendo che la casella 2 potrà essere quindi utilizzata con ragionevole disinvoltura senza spaccarsi troppo la testa su ripartizioni previsionali pro quota. L’occasione per provvedere, volendo, ci sarebbe. Infatti, come osservato da Confimi, entro aprile l’Agenzia dovrà comunque riprendere in mano il modello (o le relative istruzioni) per precisare come dovrà essere gestita l’emissione delle dichiarazioni d’intento ai fini dell’utilizzo del plafond per l’estrazione dai depositi Iva (articolo 50-bis, comma 6 D.L. 331/1993 nella versione riformulata dal D.L. 193/2016 che entrerà in vigore il 1° aprile 2017). Nell’osservare che si tratterà della quarta modifica al modello in poco più di due anni, non ci resta in conclusione che formulare qualche osservazione di “diritto” transitorio.
Oltre al tema della “quantità” di plafond da indicare, vi sono anche problemi di diritto transitorio nel passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” dichiarazioni di intento, poiché le prime perdono validità dal 28-02-2017. Se gli interessati trasmetteranno le nuove dichiarazioni esattamente il 1° marzo (soluzione consigliata) non ci saranno problemi temporali né di discontinuità di copertura né di teorica sovrapposizione di due dichiarazioni con imbarazzi interpretativi (sia per il fornitore che per l’esportatore abituale) su quale considerare. Per chi, invece, ritiene di dover procedere già prima del 1° marzo (vecchia procedura ma utilizzo solo della casella 2 o 1), si consiglia di accompagnare l’inoltro con l’espressa revoca (in forma libera ma scritta) della precedente dichiarazione con efficacia dal ricevimento della nuova dichiarazione. Il seguente esempio può meglio chiarire quanto espresso.
Dichiarazione d’intento originarie | Soluzione preferibile | Alternativa |
Copertura dal 01/01/2017 (casella 3) al 31/12/2017 (casella 4) | Emetto le nuove dichiarazioni il 1° marzo (utilizzando la casella 2) | Emetto le nuove dichiarazione (ad esempio) il 20/2 revocando le precedenti con effetto stessa data |
Questa dichiarazione si intende valida fino al 28/2/2017 (risoluzione 120/E/2016) | Fino al 28/2 opera la dichiarazione originaria; dal 1/3 quella nuova | Fino al 19/2 opera la dichiarazione originaria; dal 20/2 quella nuova |
Riferimenti normativi:
Agenzie delle Entrate, provvedimento 02 dicembre 2016
Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016