Il Fisco spiega le nuove regole sulla detrazione Iva
Con la Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alla disciplina della detrazione Iva a seguito delle novità introdotte dall’art. 2, comma 1 , della “manovra correttiva” della primavera scorsa (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2017): la norma, in particolare, ha ridotto il termine entro il quale i soggetti passivi possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti e modificato le regole relative alla registrazione delle fatture.
Importante anche la precisazione secondo cui “sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti” – adottati dai contribuenti” in sede di liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017 (il cui termine era fissato al 16 gennaio 2018) – “difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi”.
Nel seguito si riporta una sintesi del citato documento di prassi.
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta
In seguito all’intervento normativo che ha previsto la modifica dei termini previsti dall’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, risultano invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto alla detrazione, che resta ancorato all’esigibilità dell’imposta (momento di effettuazione dell’operazione), mentre è stato ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tale termine è, dunque, individuabile al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Registrazione delle fatture di acquisto – Coordinamento con l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta
La nuova formulazione dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede ora che la fattura debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Il dettato di tale disposizione deve essere coordinato con la nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 che ammette l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Il coordinamento tra le due norme, si è dovuto ispirare ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia.
L’art. 179 della “Direttiva Iva” n. 2006/112/CE stabilisce che il diritto alla detrazione vada esercitato nel periodo in cui è sorto, ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile. Tale diritto, in ogni caso, è esercitato “secondo quanto previsto all’articolo 178”, il quale indica le condizioni formali per l’esercizio del diritto, tra cui, nell’ipotesi principale, il possesso della fattura.
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
Merita sottolineare che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, e importante che la data di ricezione stessa emerga da sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo (es. posta elettronica certificata) o da una corretta tenuta della contabilità.
Permane, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Sull’argomento potrete ottenere maggiori informazioni prendendo visione del nostro precedente approfondimento.
Ciò premesso, si analizzano, di seguito, alcune ipotesi operative.
CASO 1 – Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
CASO 2 – Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
CASO 3 – Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 – riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018.
Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.
Riferimenti normativi:
(1) D.L. del 24/04/2017 n. 50, convertito in Legge 156/2017 in data 15/06/2017.
(2) Art. 19 e 25 del DPR 633/1972.
(3) Art. 178 e 179 della Direttiva 2006/112/CE.
(4) Circolare n. 1/E del 17/01/2018.