La riduzione a 1/6 o a 1/4 opera per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre.
Incidono il tasso di interesse e le novità introdotte dal decreto PNRR.
Per gli interventi sulle parti comuni condominiali l’agevolazione spetta sino a fine 2025.
Il passaggio da un soggetto IRES a un soggetto IRPEF impone la redazione di due dichiarazioni dei redditi distinte.
Tale esigenza non si manifesta quando i criteri di rilevazione sostanziale e formale coincidono.
Per i servizi ricevuti da soggetti non stabiliti sembra ammissibile la restituzione dell’imposta.
Resta ferma la registrazione “in caso d’uso” se l’accordo è concluso per corrispondenza.
Il compenso riscosso nell’anno successivo alla chiusurae alla cessazione dell’attività professionale abituale si considera reddito diverso.