Se ciascun coniuge ha la residenza e la dimora nell’immobile in proprio possesso, entrambi gli immobili sono da considerare “abitazioni principali”.
Se ciascun coniuge ha la residenza e la dimora nell’immobile in proprio possesso, entrambi gli immobili sono da considerare “abitazioni principali”.
Per la Cassazione l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata sulla base di presunzioni tratte da elementi soggettivi.
Rileva l’aumento della soddisfazione del ceto creditorio in misura apprezzabile e non la percentuale di soddisfazione dei creditori.
Restano salvi gli atti a titolo oneroso purché non emergano indici presuntivi di malafede.
La gestione trova un limite nella conformazione allo scopo cui l’ente è preordinato.
Il decreto contiene novità sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.
La distrazione va riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili.