Il DL approvato ieri dal Governo stabilisce termini differenziati in base alle dimensioni dell’impresa.
Il DL approvato ieri dal Governo stabilisce termini differenziati in base alle dimensioni dell’impresa.
Non è ravvisabile alcun atto di ingerenza che possa rendere applicabile l’art. 2320 comma 1 c.c..
Il Ministero del Lavoro ribadisce che la sola assenza del lavoratore non ha alcun valore se non è seguita dalla comunicazione da inviare all’ITL competente.
Riguardano i contribuenti con residenza anagrafica in Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
In un momento successivo al trasferimento d’azienda la retribuzione dei trasferiti può essere influenzata dalle dinamiche contrattuali.
Per immobili trasferiti per causa di morte, il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale non va riferito al momento dell’apertura della successione.
Ai fini della participation exemption, non si modifica nemmeno l’anzianità del possesso delle partecipazioni.
Al giudice nazionale la valutazione dell’IRAP quale imposta ricompresa nel regime “madre-figlia”.