Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. correttivo in materia di adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale.
Non si può adottare l’istituto per l’opzione del consolidato fiscale se non si è tenuta una condotta coerente con l’applicazione della tassazione di gruppo.
L’art. 5 comma 8 del DLgs. 103/2024 non trova applicazione con riferimento all’attività di vigilanza svota dall’Istituto assicuratore.
Lo IASB ha proposto la modifica dello IAS 21.
Possibile il ricorso della società agricola mediante la sottoscrizione di un contratto d’affitto d’azienda.
Nel contratto a tutele crescenti, non è detraibile quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire se si fosse attivato per cercare un’occupazione.
Non rileva la data del pagamento se il contribuente ha versato acconti di imposta eccedenti il saldo.
In assenza di specifici accordi con la parte assistita, per la liquidazione del compenso si applica la “tariffa”.
Sarebbe opportuna una conferma ufficiale sulla portata della norma introdotta dall’art. 1 comma 5 del DL 39/2024.