Resta ai soci la legittimazione ad agire per la riduzione di valore della partecipazione.
Resta ai soci la legittimazione ad agire per la riduzione di valore della partecipazione.
L’orientamento giurisprudenziale oscilla tra la teoria indennitaria e quella redistributiva.
Nessuna novazione dell’obbligazione anteriore, ma permane la parziale inesigibilità del credito.
Omogeneità di giudizio per plurime domande di insinuazione di crediti con origine comune.
L’INPS illustra la disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione riproposto dalla legge di bilancio 2024.
Ritenuta corretta dalla Cassazione la ripartizione 70/30, tra delegati e non, del danno determinato con il criterio dei “netti patrimoniali”.
Azioni risarcitorie entro un multiplo del compenso. Il testo ora passa al Senato: si punta a chiudere entro la pausa estiva.
Ammessi tra i soci anche enti pubblici, ma la loro presenza non deve assumere un ruolo dominante.