La bancarotta societaria va provata nell’elemento oggettivo e soggettivo.
Una recente sentenza della Corte Ue conduce a una riflessione sulla tutela apprestata dal nostro ordinamento.
Rileva l’incarico conferito a più professionisti individuati nel decreto di nomina o nel mandato.
Per il computo del quinquennio o del decennio si guarda al momento in cui si verifica l’effetto traslativo.
L’iter ha preso il via con la legge di delegazione europea, oltre a quanto imposto dalla legge delega.
L’utilizzo dell’agevolazione è comunque legato alla realizzazione dell’investimento.
L’art. 6 della L. 604/66 non impone modalità specifiche per l’impugnazione per iscritto del licenziamento.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle Linee guida pubblicate per i certificatori, conferma l’interpretazione dell’Agenzia.