Basta il dolo generico integrato dall’omissione nella consapevolezza della sua illiceità, non rilevando i motivi della scelta di non versare il tributo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate è un onere pluriennale, mentre per la Cassazione si tratta di avviamento.
La messa a disposizione del programma di compilazione sarà comunicata mediante avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno 2024 occorre fare riferimento al DM 6 marzo 2024.
Il lavoro ricognitivo del Ministero pare prospettare il ritorno altresì generalizzato di una misura a favore dei lavoratori.
Limitazioni al lavoro di revisione potrebbero derivare dall’impossibilità di svolgere verifiche sulle rimanenze iniziali.
L’antieconomicità della procedura può essere valutata, dopo l’apertura, ex art. 233 comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019.