Le norme del codice civile consentono di evitare l’esperimento dell’azione revocatoria.
È incapiente il debitore privo di un patrimonio economicamente significativo.
Se così fosse il delitto coinciderebbe con la mera causazione dello stato di insolvenza e sussisterebbe per tutte le dichiarazioni di fallimento.
Il contribuente può sempre fornire la prova contraria.
Il partecipante non si può considerare comproprietario degli immobili acquistati dal titolare con gli utili.
È possibile che siano due soggetti distinti a trasmettere la dichiarazione IVA e ad apporre il visto.