Il contribuente potrebbe non avere convenienza a escludere le partecipate dal test di operatività.
Il versamento del 1° trimestre 2024 deve essere effettuato entro il 10 aprile.
Le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale.
I compensi vanno fatturati all’Autorità giudiziaria e non al soggetto inciso dal pagamento.
Secondo l’Agenzia, il diverso trattamento contabile non ne muta la natura.
La svalutazione è obbligatoria in caso di perdita durevole di valore.
Dopo l’ulteriore blocco ex DL 39/2024 si è delineato un quadro applicativo alquanto articolato.
La tutela dei creditori è data dal reclamo avverso il decreto pubblicato nel Registro delle imprese.
La Cassazione rifiuta la qualificazione delle somme percepite dal terzo come reddito di lavoro dipendente.