Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si applica l’art. 47 comma 7 del TUIR al momento dell’annullamento della quota.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si applica l’art. 47 comma 7 del TUIR al momento dell’annullamento della quota.
La domanda deve essere preceduta dal tentativo di utilizzare una serie di diverse procedure attraverso le quali provare a ricomporre la crisi.
È però previsto un regime di solidarietà tra le imprese italiane per il pagamento dell’imposta.
Il CNDCEC scrive al Ministero della Giustizia, chiedendo di poter presentare un’unica dichiarazione sostitutiva.
La versione volontaria, VSME ESRS, potrà divenire di riferimento per milioni di imprese europee.
Sanzione solo processuale conseguente alla mancata valutazione del merito creditizio.
Da provare il non ancora avvenuto utilizzo per le rate annuali dei crediti la cui possibilità di compensazione cade nello stesso anno del “riversamento”.
Necessaria la continuità con il successivo vincolo matrimoniale.