La preclusione presente nella normativa italiana è incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce.
La preclusione presente nella normativa italiana è incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce.
Rideterminate le percentuali di riduzione retributiva.
La Cassazione diversifica la casistica a seconda del tipo di vincolo.
La quota di reddito soggetto a imposta sostitutiva va computata nella base imponibile per il calcolo degli acconti IRPEF 2024.
Il trattamento può essere erogato anche dopo il 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno.
La deroga dal blocco di sconti e cessioni dovrebbe essere subordinata alla prova del nesso di causalità diretta tra evento e danneggiamento.
Inasprite le pene per la somministrazione finalizzata a eludere norme inderogabili a tutela del lavoratore.
Il ricorso contro la comunicazione preventiva è solo facoltativo.
Decisiva l’identificazione della destinazione delle erogazioni.