Non ha decisorietà l’inammissibilità della domanda per l’accordo di composizione della crisi.
La condotta dell’amministratore infedele è diretta a compromettere non solo le ragioni della società, ma anche quelle dei soci o quotisti della stessa.
La novità eviterà sovrapposizioni e permetterà una più accurata selezione degli obiettivi e un’efficace mappatura dei fenomeni patologici.
Il DLgs. 141/2024 sul punto conferma l’intenzione del legislatore di chiarire le norme previgenti.
La ricevuta di protocollazione può essere equiparata alle ricevute PEC stante l’efficacia di atto pubblico.
A regime superati anche gli ultimi dubbi sul realizzo controllato per chi affianca il conferente di controllo.
Il modello potrebbe essere modificato nell’ambito del progetto di semplificazione dei principi OIC.
La deducibilità dovrebbe essere ammessa a fronte della tassazione dei premi come fringe benefits.