La sua deducibilità rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di minusvalenze su partecipazioni realizzate nell’esercizio di impresa.
La sua deducibilità rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di minusvalenze su partecipazioni realizzate nell’esercizio di impresa.
La precisazione contenuta nel decreto collegato alla legge di bilancio 2025 porta a ritenere che l’adempimento spetti al conduttore.
Gli esercenti potranno utilizzare le nuove soluzioni in alternativa ai registratori telematici.
È molto difficile fare ipotesi sul nuovo scenario; le previsioni Bce e le più recenti evidenze macro sono per ora l’unico riferimento concreto.
L’Amministrazione finanziaria, come anticipato dal Viceministro dell’Economia, ha recepito l’interpretazione degli operatori del settore.
La promessa unilaterale di pagamento non è sufficiente a garantire i creditori.
Ai fini dell’abuso del diritto il differimento dell’imposizione non deve essere meramente temporaneo.
La lavoratrice a certe condizioni dovrebbe poter beneficiare prima dell’esonero parziale e poi di quello totale.
Con la risoluzione pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate supera le sue precedenti interpretazioni restrittive che escludevano il diritto di superficie.