La società non deve fare ricorso al mercato del capitale di rischio e deve prevedere un congruo preavviso.
La società non deve fare ricorso al mercato del capitale di rischio e deve prevedere un congruo preavviso.
Non è estraneo al reato l’amministratore non diligente.
Le imprese e i consorzi sono quelli colpiti dalla crisi determinata dalla proliferazione del “granchio blu”.
Non si recede neppure se la clausola è eliminata dallo statuto.
L’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione trova alcune eccezioni.
Il parere riguarda le transazioni fiscali che prevedono una falcidia del debito superiore al 70% e, contestualmente, a trenta milioni di euro.
La scadenza si applica ai soggetti “non solari” per i quali il termine ordinario sarebbe scaduto nel 2023.