Il DLgs. 23/2015 accorda alle ipotesi di illegittimità del licenziamento per punibilità del fatto con sanzione conservativa la mera tutela indennitaria.
Il DLgs. 23/2015 accorda alle ipotesi di illegittimità del licenziamento per punibilità del fatto con sanzione conservativa la mera tutela indennitaria.
Inesistente il nesso con l’obbligo di denuncia penale sebbene si tratti di operazioni soggettivamente inesistenti.
È opportuno che il contrasto interpretativo in materia trovi soluzione nell’ambito della revisione del riallineamento prevista dalla delega fiscale.
La Direzione centrate dell’Agenzia delle Entrate precisa che sono agevolate solo le unità immobiliari residenziali e quelle adibite ad attività produttive.
Occorre che sussista il requisito oggettivo, ossia l’elemento del rischio.
Se sono eliminate esistenze iniziali, sono dovute sia l’IVA, sia l’imposta sostitutiva.
Si può valutare solo la sussistenza dei requisiti per essere socio cooperatore.
Per le partecipazioni si deve valutare la convenienza del regime rispetto all’applicazione della sostitutiva del 26% sulla plusvalenza.
Effetto scriminante condizionato a una espressa autorizzazione da parte del Tribunale.