Viene affermata una netta separazione tra le definizioni rilevanti ai fini penali rispetto a quelle rilevanti ai fini tributari.
Viene affermata una netta separazione tra le definizioni rilevanti ai fini penali rispetto a quelle rilevanti ai fini tributari.
Disciplinata la durata del periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato.
Il precedente orientamento, che negava l’esenzione, deve ritenersi ormai definitivamente superato.
La partecipazione ricevuta dal conferente dovrebbe assumere il medesimo valore fiscale della partecipazione conferita.
Viene prevista una maggiorazione del 20% del costo dell’incremento occupazionale.
La misura sostituisce il reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.
Il decreto sullo Statuto del contribuente non contiene la disciplina di dettaglio.
Il principio, espresso per la deducibilità, dovrebbe essere applicato anche per la tassazione dei rimborsi spese.
Il contribuente può indicare un solo immobile destinato a locazione breve cui applicare il 21%.
Il computo delle soglie di ricavi avviene secondo il criterio di cassa adottato dalle imprese minori per la determinazione del reddito.