Attiva la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia.
Attiva la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia.
L’Agenzia delle Entrate fornisce il chiarimento nella risposta a interpello n. 446 di ieri.
Il datore di lavoro deve ottemperare all’onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni tecnico-organizzative ex art. 2103 c.c..
Riconoscimento fiscale della valutazione di tale componente delle opzioni solo con imputazione a Conto economico.
Si consolida la giurisprudenza che propende per l’interpretazione estensiva.
In assenza di tali retribuzioni si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza, la retribuzione di ragguaglio.
La Cassazione ribadisce le condizioni per evitare che tale rapporto presenti rischi di distrazioni.
Qualora i criteri della proprietà e del controllo non dovessero consentirne l’individuazione, si fa riferimento al criterio residuale.
Da inquadrare correttamente la disciplina in relazione ai presupposti di detraibilità/indetraibilità dell’IVA addebitata dal fornitore al committente.