Il trasferimento non ha rilievo ai fini IVA in carenza del presupposto oggettivo ex art. 2 comma 3 lett. b) del DPR 633/72.
Il trasferimento non ha rilievo ai fini IVA in carenza del presupposto oggettivo ex art. 2 comma 3 lett. b) del DPR 633/72.
Escluso il soggetto che senza avervi dato causa abbia subito la dichiarazione di fallimento.
In questo caso i crediti non sono cedibili a terzi; trova applicazione la compensazione dell’art. 155 del Codice della crisi.
Il CNDCEC ha chiarito che nell’“assistenza tecnica” rientrano le attività di consulenza e rappresentanza tributaria e non l’assistenza tributaria.
Non sono dovuti interessi e sanzioni se il credito indebito non è stato ancora utilizzato.
Approvata ieri dal Consiglio dei Ministri la Nota di aggiornamento al DEF.
Aperta la liquidazione giudiziale, il curatore deve valutare i presupposti per l’azione.
Rileva la circostanza che le cause richiedano la risoluzione di identiche questioni giuridiche.