La circolare n. 9/2023 estende gli effetti dell’art. 24 comma 1-ter del DL 48/2023 anche alle proroghe successive al 5 maggio 2023.
La circolare n. 9/2023 estende gli effetti dell’art. 24 comma 1-ter del DL 48/2023 anche alle proroghe successive al 5 maggio 2023.
Principio limitato alle perdite definitive, che non possono più trovare riconoscimento nell’altro Stato.
La Cassazione ha depositato ieri un nuovo intervento in materia di salario minimo.
Il pagamento di quanto dovuto, in unica soluzione o rateale, deve avvenire entro il 31 dicembre 2023.
L’obbligo di vigilanza del datore non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
Con la conversione in legge del DL 104/2023 viene previsto anche un esonero contributivo per le imprese dell’acquacoltura.
Ammessa la riproposizione della domanda funzionale alle trattative e per circostanze sopravvenute.