Riconoscimento fiscale della valutazione di tale componente delle opzioni solo con imputazione a Conto economico.
Riconoscimento fiscale della valutazione di tale componente delle opzioni solo con imputazione a Conto economico.
Si consolida la giurisprudenza che propende per l’interpretazione estensiva.
In assenza di tali retribuzioni si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza, la retribuzione di ragguaglio.
La Cassazione ribadisce le condizioni per evitare che tale rapporto presenti rischi di distrazioni.
Qualora i criteri della proprietà e del controllo non dovessero consentirne l’individuazione, si fa riferimento al criterio residuale.
Da inquadrare correttamente la disciplina in relazione ai presupposti di detraibilità/indetraibilità dell’IVA addebitata dal fornitore al committente.
Per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa l’onere della prova grava sul creditore.
Per la dichiarazione infedele nessuna sanzione penale.
Per evitare i tempi lunghi del rimborso, si consiglia di correggere l’F24 a suo tempo presentato tramite CIVIS.
Il Notariato esamina l’applicazione dell’agevolazione al contratto di vendita con riserva della proprietà.