Consolidata e costante prassi dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli interventi devono avere le caratteristiche tecniche di cui al DM 236/1989.
Irrilevante che i terreni venduti non fossero stati acquisiti per esercitare un’attività economica.
Da verificare se le disposizioni eccedono quanto necessario per raggiungere la finalità di assicurare la disponibilità dei lavoratori a svolgere l’attività.
Sul tema ieri sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue.
Per il superamento dei limiti da considerare anche gli esercizi precedenti al 2024.
Viene anche meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti.
L’atto sconta l’imposta con l’aliquota del 9%.