Nuove disposizioni per emergenza Coronavirus

coronavirus

È stato definito nella tarda serata di sabato 7 marzo, e pubblicato domenica 8 in Gazzetta Ufficiale n. 59, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 – i cui effetti sono già in vigore – che prevede nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Introdotte importanti restrizioni su tutto il territorio nazionale, cui si aggiungono misure ancora più imperative per le zone a maggiore tasso o rischio di contagio. Effettuiamo una prima analisi delle disposizioni, cercando di valutarne la portata e le concrete modalità attuative.

Premessa

Cambia l’approccio alla politica di contenimento del Coronavirus; che la situazione fosse dinamica era risultato evidente a tutti, sin dall’insorgere dell’emergenza. Parimenti, è ora tristemente evidente che le prime misure adottate non siano state sufficienti a contrastare efficacemente il diffondersi del contagio.

Nella notte tra sabato e domenica le misure di prevenzione sono state integralmente riviste: non più una zona rossa (Lodi, Vo, ecc.) strettamente sorvegliata, una zona gialla con alcune restrizioni e nessuna previsione per il resto del Paese, bensì l’individuazione di misure valevoli per l’intero territorio nazionale, e l’individuazione di una ampia zona nella quale le disposizioni si fanno ancora più stringenti.

Andiamo nel seguito a richiamare le disposizioni introdotte, già pienamente in vigore, soffermandoci su quelle che direttamente o indirettamente possono interessare le attività produttive e di consulenza.


Le misure più restrittive per le aree maggiormente contagiate

Come si è detto in premessa, la cd. “zona rossa” come sin qui conosciuta non esiste più.

Viene invece definita un’area, molto più ampia, nella quale valgono tutti i divieti previsti su base nazionale, come sopra riportati, e specifiche ulteriori disposizioni, più restrittive.

L’area di maggiore sorveglianza è così composta:

  • intera regione Lombardia;
  • province di:
    • Modena,
    • Parma,
    • Piacenza,
    • Reggio nell’Emilia,
    • Rimini,
    • Pesaro e Urbino,
    • Alessandria,
    • Asti,
    • Novara,
    • Verbano-Cusio-Ossola,
    • Vercelli,
    • Padova,
    • Treviso,
    • Venezia.

Quanto alle limitazioni, viene previsto:

  • l’obbligo di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

La disposizione, appare evidente, è alquanto generica, ma fornisce un indirizzo inequivocabile. Pare di intendere che gli spostamenti lavorativi siano comunque consentiti (e quindi anche gli spostamenti da e per il lavoro, il trasporto merci, la produzione); ciò appare in linea con la ratio del provvedimento, che è quella di annullare gli spostamenti non indispensabili; essendo l’area interessata molto estesa, è evidente che se fosse vietato recarsi al lavoro l’intero tessuto produttivo si fermerebbe.

In merito alla concreta messa in opera dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”, ovvero la nuova ed estesa “zona rossa”, il Ministero dell’Interno ha fornito le prime indicazioni ai Prefetti con una nota diffusa nella serata di domenica 8 marzo. 

Gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute potranno essere attestati mediante auto-dichiarazione, che potrà essere resa anche nell’immediatezza del controllo attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus.

  • l’obbligo di chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
  • l’obbligo di introduzione per gli eventi sportivi delle stesse limitazioni previste per l’area nazionale, ma in questo caso ad essere consentiti, nelle medesime misure di sicurezza, sono solo le sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali;
  • la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  • la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
  • la chiusura di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, musei, luoghi culturali;
  • la chiusura di scuole di ogni ordine e grado;
  • la sospensione di  congressi e ogni forma aggregativa.

Per ristorazione, negozi e grande distribuzione vengono stabilite norme particolari

Tali norme sono le seguenti:

  • attività di ristorazione e bar permesse esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra gli avventori. In caso di violazione l’attività viene sospesa;
  • negozi (attività commerciali): l’attività deve essere organizzata in modo tale da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli avventori. Se ciò, per le caratteristiche del locale, non può essere rispettato, le attività devono restare chiuse. In caso di violazione l’attività viene sospesa;
  • centri commerciali (medie e grandi strutture di vendita, esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati) chiusi nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, l’esercente deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, pena la sospensione dell’attività;
  • sfuggono alla chiusura nei giorni festivi e prefestivi farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza, pena la sospensione dell’attività;
  • chiusi palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.



Le misure valide su tutto il territorio nazionale

Da nord a sud, isole comprese, la lotta al Coronavirus si combatte preliminarmente cercando di limitare i contatti sociali e gli spostamenti.

Le misure a seguire sono valide su tutto il territorio nazionale (art. 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020). Si precisa che il decreto, cui si rimanda, prevede ulteriori disposizioni di carattere sanitario (es. visite in carcere, funzioni religiose, ecc.), ma in questa sede ci limiteremo a riportare le indicazioni che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con le attività economiche.

Attività cui viene imposto lo STOP

  • Attività ed esercizi che per loro natura comportano l’aggregazione di persone.
    In caso di violazione l’attività sarà sospesa:
  • pub;
  • scuole di ballo;
  • sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • discoteche e locali assimilati;

Attività consentite, ma con previsioni specifiche

  • Ristorazione e bar: possono restare aperti, senza vincolo di orario, ma con obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori; in caso di violazione la sanzione prevista consiste nella sospensione dell’attività.
  • Esercizi commerciali in genere: possono restare aperti, ma con raccomandazione di adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori. In questo caso, si tratta di una raccomandazione, che non prevede una specifica sanzione in caso di violazione.
  • Strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non: devono definire, tramite la direzione sanitaria, le condizioni di accesso alle strutture stese, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

I rapporti con il personale dipendente

  • Lavoro agile ex artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione che viene messa a disposizione sul sito INAIL;
  • raccomandazione di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, qualora sia possibile.

Resta ovviamente fermo il fatto che i soggetti posti in quarantena, o positivi al virus, hanno divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, e quindi in alcun caso potranno recarsi al lavoro.

Altre disposizioni valevoli su tutto il territorio nazionale

  • Sospensione dei servizi per infanzia e scuole di ogni ordine e grado, Università e ogni altra attività formativa fatte salve alcune eccezioni, quali i corsi connessi all’esercizio di professioni sanitarie. Chiaramente è permessa la prosecuzione della formazione a distanza. Sospesi anche i viaggi di istruzione, gemellaggi, ecc.
  • Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, tranne che negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto, ma senza pubblico. In tal caso, spetta alle associazioni e società sportive effettuare controlli medici, a mezzo di personale proprio, idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, e fermo restando il rispetto della distanza di un metro tra le persone.

Decorrenza e durata delle disposizioni

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.C.M., le disposizioni del decreto producono effetto dall’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020; resta, curiosamente, una diversa data di riferimento per quanto riguarda le scuole (ferma al 15 marzo 2020), ma viene anche fatto salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19). Il quadro d’insieme, pertanto, è quello qui definito, ma diversi provvedimenti possono essere assunti anche a livello locale.

Soggetti preposti ai controlli e sanzioni

Il rispetto delle disposizioni è demandato al Prefetto territorialmente competente, che si avvale del possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate.

Ferme restando le sanzioni specifiche, quali la sospensione dell’attività nei casi sovra riportati, viene altresì previsto che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi imposti dal decreto è punito dall’art. 650 del codice penale, ovvero con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda sino a duecentosei euro.

Conclusioni

In conclusione, l’Italia si ferma, o quasi. Ancora una volta, inevitabilmente, a pagare lo scotto maggiore sarà il settore turistico ricettivo, costretto all’immobilismo fino a nuovo ordine. Per quanto riguarda le attività economiche in genere, invece, forte è l’impatto su tutte le strutture che generano aggregazione, costrette alla chiusura o comunque a forti limitazioni su tutto il territorio nazionale. Per tutte le altre, resta da comprendere esattamente come debba essere interpretata la locuzione “comprovabili esigenze lavorative”, mentre si deve dare conto e sottolineare l’invito a far fruire ferie e permessi al personale dipendente, di tutto il territorio nazionale, indicazione che probabilmente evidenzia come non sia possibile far fronte all’emergenza con misure a sostegno del reddito, vista l’estensione dell’area interessata alle misure più restrittive, e visto che la problematica ha ormai investito l’intera nazione.



Riferimenti normativi:

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