Il 2021 doveva rappresentare per i contribuenti esercenti le professioni sanitarie l’anno dell’ingresso a pieno titolo nel “Fisco telematico”, ma, ancora una volta, così non è stato. Quanto sopra in seguito ai nuovi rinvii relativi agli obblighi che, secondo i piani iniziali, dovevano decorrere dal 1° gennaio 2021, formalizzati, sul filo di lana, in sede di manovra finanziaria (legge 30 dicembre 2020, n. 178) e del cd. “decreto milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183). Non tutto, però, resterà come prima, poiché importanti novità sono state introdotte in materia di trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Premessa
Quello che nel tempo si sta delineando, complici anche le non superate difficoltà di conciliare le esigenze di privacy con la telematizzazione degli adempimenti fiscali, è una sorta di “mondo fiscale parallelo”, che riguarda esclusivamente i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, che vede i contribuenti interessati sottostare a regole proprie, sempre più distanti dal Sistema di Interscambio, ma sempre più obbligati ad interfacciarsi con il STS.
Come disposto con la legge di bilancio (legge 30 dicembre 2020, n. 178), infatti, anche per il 2021 la fatturazione delle prestazioni sanitarie proseguirà esclusivamente in modalità analogica, e quanto sopra non in forza di una facoltà concessa ai contribuenti interessati, bensì di un ben più stringente divieto di emissione di e-fattura in presenza di una prestazione i cui dati siano (anche solo potenzialmente) soggetti a trasmissione al Sistema tessera sanitaria.
Niente fattura elettronica, quindi, ancora (almeno) per un anno, salvo ulteriori future proroghe.
Allo stesso modo, almeno per un anno, la trasmissione dei corrispettivi potrà proseguire con le modalità utilizzate nel 2020, alla luce dell’ennesimo rinvio, contenuto nel cd. “decreto milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), relativo all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi elettronici esclusivamente tramite il Sistema tessera sanitaria.
Andiamo nel seguito ad esaminare l’attuale formulazione della norma, alla cui definizione sono state dedicate poche righe in manovra finanziaria e nel cd. “decreto milleproroghe”, non così semplici da individuare nell’ambito della complessità dei provvedimenti stessi e, tuttavia, di grande importanza operativa per il mondo delle professioni sanitarie, così come di grande importanza sono le innovazioni apportate alla cadenza ed al contenuto delle comunicazioni dovute al Sistema tessera sanitaria, introdotte nello scorso mese di ottobre, ma che sortiranno i primi effetti a partire dal 2021.
Prestazioni sanitarie e fattura elettronica
Come anticipato in premessa, ancora un rinvio è andato ad aggiungersi alla lunga cronistoria del difficile e tutt’ora irrisolto rapporto tra fatturazione elettronica e spese sanitarie. Un rapporto costellato di disposizioni, cambi di rotta e scadenze modificate, del quale ripercorriamo nel seguito i passaggi salienti.
L’obbligo di e-fattura sarebbe dovuto decorrere indistintamente a carico di tutti i contribuenti sin dall’ormai lontano 1° gennaio 2019 (fatti salvi contribuenti forfetari e in regime di vantaggio). Tale iniziale previsione, tuttavia, era stata da subito derogata con riferimento alle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche; le esigenze di tutela della privacy dei pazienti erano state considerate prevalenti sulle disposizioni fiscali e, pertanto, in attesa di una rivisitazione del sistema informatico (Sistema di Interscambio) che consentisse di tutelare i dati dei pazienti (revisione, ad oggi, non pervenuta), era stato da subito previsto il divieto di fatturazione elettronica. Divieto, peraltro, cui si era giunti dopo numerose rivisitazioni, intervenute nell’arco di un breve lasso di tempo, della disposizione dedicata, ovvero l’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119:
• con la formulazione originaria dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, era stato previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di fattura elettronica per le prestazioni inviate al Sistema TS; tale previsione, alquanto confusa, aveva lasciato aperte non poche perplessità in ordine alle spese per le quali fosse stato espresso il diniego alla trasmissione dei dati al STS, e lasciava comunque irrisolti i potenziali problemi di privacy, posto che introduceva un esonero, ma non un divieto di utilizzo della fattura elettronica per le spese sanitarie;
• tale art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 era stato successivamente riformulato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019), con l’introduzione del divieto (in luogo dell’esonero dall’obbligo) di emissione di e-fattura per le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS. Tale divieto era stato previsto per l’anno 2019, accompagnato dalla precisazione che la disposizione doveva intendersi applicabile anche alle prestazioni per le quali il paziente avesse espresso diniego alla trasmissione dei dati al STS;
• successivamente, con l’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni sanitarie fornite alla persona era stato esteso anche a carico dei soggetti che non rientrano nell’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS, prevedendo, al comma 2, che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Da quanto sopra consegue che la norma cui fare riferimento per quanto concerne il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni sanitarie è il più volte citato art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, che “trascina” con sé, in forza dell’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018, anche le fatture per prestazioni sanitarie emesse da soggetti non tenuti alla trasmissione al Sistema TS.
A prorogare ulteriormente il divieto di emissione di e-fattura in ambito di prestazioni sanitarie da chiunque rese e soggetti tenuti all’invio dei dati del Sistema tessera sanitaria era intervenuto l’art. 15 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva introdotto una modifica all’art. 10-bis, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, semplicemente modificando il periodo temporale. In forza di tale disposizione, il divieto di emissione di fattura elettronica era stato esteso al periodo d’imposta 2020.
A disporre l’ennesimo rinvio è ora intervenuta la manovra finanziaria – legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con l’art. 1, comma 1105, si è nuovamente intervenuti in modifica all’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, le cui disposizioni si rendono ora applicabili «Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021».
In conclusione, nulla cambia nel 2021 a livello di fatturazione elettronica per il mondo delle professioni sanitarie.
Restano, pertanto, pienamente applicabili anche i chiarimenti già forniti in precedenza, tra i quali si ricorda per completezza la circolare dell’Agenzia delle entrate 17 giugno 2019, n. 14/E (punto 2, “Prestazioni sanitarie”), che aveva concorso a chiarire alcuni aspetti degni di attenzione in ordine al divieto di emissione di fattura elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS. In particolare, tale divieto vige anche in caso di:
• opposizione del paziente alla trasmissione dei dati della fattura al Sistema TS;
• fatture “miste”, ovvero fatture che contengono prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche e, contestualmente, anche prestazioni diverse. Quanto alla trasmissione di queste fatture al Sistema TS:
– se le prestazioni sanitarie e non sanitarie non sono distinguibili, l’intera spesa deve essere trasmessa indicando la somma totale alla voce “altre spese” (codifica AA);
– se le spese sono distinguibili, fermo restando l’obbligo di trasmettere al STS l’intera fattura, corre obbligo di distinguere le spese non sanitarie dalle spese sanitarie. Nello specifico, le spese non sanitarie devono essere codificate come “altre spese” (codice AA), mentre quelle sanitarie dovranno essere trasmesse indicando la specifica codifica attribuibile al tipo di prestazione resa.
È importante ricordare che le fatture che – in base all’operazione che descrivono o in base alla controparte – non possono in ogni caso rientrare nei casi di trasmissione al STS devono essere emesse in formato elettronico.
È il caso:
• della fattura emessa dall’operatore sanitario per cessione di beni strumentali;
• della fattura B2B, ovvero emessa da parte dell’operatore sanitario nei confronti di un titolare di partita IVA (ad esempio, fattura emessa dal medico verso il centro medico a favore del quale presta la propria attività, o verso un collega per un’attività di sostituzione in studio).
Si ricorda, inoltre, che, laddove un operatore sanitario o una struttura sanitaria intendano emettere separate fatture per le prestazioni sanitarie (fattura analogica) e per le prestazioni non sanitarie (fattura elettronica), allora queste ultime non devono contenere alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Diversamente, la fattura dovrà essere obbligatoriamente analogica, posto che la tutela della privacy del paziente prevale sempre sull’obbligo di e-fattura.
A titolo esemplificativo, la menzionata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (punto 2.1.2) precisa che una fattura relativa ad una degenza in una struttura sanitaria dovrà sempre essere emessa in formato analogico (ovvero cartacea), anche se non vengono precisati la prestazione eseguita o il motivo del ricovero. In sostanza, è la mera circostanza di “degenza in struttura sanitaria” che va, in sé, ad interessare la sfera personale del paziente e, di conseguenza, la fattura non deve essere emessa in formato elettronico.
Prestazioni sanitarie e corrispettivi elettronici
L’art. 15 del già citato D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, era intervenuto anche in materia di corrispettivi elettronici, prevedendo, al comma 2, una modifica all’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
In estrema sintesi, l’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 127/2015, prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria; a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, tale possibilità doveva divenire un obbligo, a partire dal 1° luglio 2020.
Di conseguenza, un soggetto rientrante nel novero dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero un soggetto che gestisce corrispettivi), altresì tenuto alla trasmissione dei dati al Sistema TS (ad esempio, un negozio di ottica), avrebbe potuto legittimamente trasmettere – come un qualsiasi altro dettagliante – i dati relativi ai corrispettivi elettronici all’Agenzia delle entrate tramite registratore telematico e, separatamente, le informazioni relative alle spese sanitarie tramite il Sistema TS, ma ciò solo fino al 30 giugno 2020, mentre, a partire dal 1° luglio 2020, la trasmissione sarebbe dovuta divenire univocamente diretta verso il Sistema tessera sanitaria, con conseguente necessità di aggiornare tutti i registratori telematici in uso.
Con l’art. 140, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), era intervenuto un primo rinvio. Era, infatti, stata disposta la modifica dell’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo che l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi esclusivamente in favore del Sistema tessera sanitaria decorresse non dal 1° luglio 2020, bensì dal 1° gennaio 2021.
A modificare nuovamente il termine è ora intervenuto il cd. “decreto milleproroghe”, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, che all’art. 3, comma 5, prevede una nuova modifica all’art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, modificando nuovamente il termine: non più il “1° gennaio 2021”, bensì il “1° gennaio 2022”.
Sarà quindi solo a partire dal 2022 (salvo ulteriori proroghe) che i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati verso il Sistema tessera sanitaria, e che gestiscono corrispettivi, saranno chiamati a trasmettere esclusivamente al STS i dati relativi a tutti i corrispettivi, di qualsiasi natura (rilevanti o meno ai fini della detrazione IRPEF), distinguendo tramite l’utilizzo delle apposite codifiche le cessioni che danno diritto al cessionario di godere della detrazione.
Nel caso in cui la cessione riguardi un’operazione che consente la detrazione IRPEF in capo all’acquirente, il documento commerciale dovrà essere corredato dal codice fiscale dello stesso. A seguito dell’indicazione del codice fiscale, nel documento commerciale non potrà essere indicato il codice lotteria per la partecipazione alla “lotteria degli scontrini”.
Trasmissione Tessera Sanitaria – Spese anno 2020
Per concludere la visione d’insieme degli adempimenti cui sono chiamati i contribuenti esercenti le professioni sanitarie, particolare attenzione deve essere posta alle norme che regolano gli obblighi di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
La trasmissione dati al STS presenta importanti novità a partire dal 2021, in forza di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, intitolato “Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie”.
Non si tratta, a differenza di quanto sin qui esposto, di novità, per quanto annunciate ed attese, formalizzate solo negli ultimi giorni del 2020, bensì di aspetti già resi noti nello scorso mese di ottobre, ma che si ritiene importante riprendere, poiché essi andranno ad impattare fortemente sugli adempimenti cui sono tenuti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria a partire dal 2021.
Per quanto riguarda le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, da trasmettersi entro il 31 gennaio 2021, i soggetti tenuti alla trasmissione procederanno secondo le modalità già note (decreti attuativi dell’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).
Tuttavia, la trasmissione dei dati relativi all’anno 2020 presenta un’importante novità: l’obbligo di indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie.
Secondo quanto previsto dal comma 679 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), la detrazione fiscale spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (pagamento tracciabile).
Di conseguenza, ai fini della trasmissione dei dati delle spese rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, a partire dalla trasmissione dati relativa al 2020 – in scadenza, ribadiamo, il 31 gennaio 2021 – è necessario specificare la modalità di avvenuto pagamento. Fanno eccezione a quest’obbligo le tipologie di spese elencate al successivo comma 680, per le quali il pagamento tracciabile non si rende necessario, ovvero l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Trasmissione Tessera Sanitaria – Spese anno 2021
Ancora di maggiore impatto sono le novità previste per la trasmissione delle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
Sempre in forza del decreto MEF 19 ottobre 2020, viene, infatti, previsto che:
• la trasmissione venga effettuata a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (quindi, entro fine febbraio 2021, dovranno essere già trasmesse le spese di gennaio 2021, e così via, di mese in mese);
• debbano essere trasmesse tutte le spese, anche quelle per le quali il contribuente abbia espresso opposizione (in tale caso, l’informazione verrà trasmessa senza indicare il codice fiscale).
Inoltre, la trasmissione dovrà contenere anche le seguenti informazioni, non previste in precedenza:
• tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli artt. 10-bis e 17 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
• aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
• indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (in tale caso, come si è detto, i dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione vengono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito).
Conclusioni
In conclusione, se da un lato il “Fisco elettronico” concede un ulteriore anno di tempo alle professioni sanitarie sul fronte degli obblighi di fatturazione elettronica e di trasmissione di tutti i corrispettivi al Sistema tessera sanitaria, di contro tale Sistema viene posto ancora più al centro delle esigenze dell’Amministrazione finanziaria a supporto della predisposizione delle dichiarazioni precompilate, comportando l’imposizione a carico dell’esercente la professione sanitaria di un’ulteriore incombenza, ovvero quella di dovere specificare, nei casi previsti, le modalità di avvenuto pagamento della spesa oggetto di trasmissione.
Quanto sopra, come si è detto, per le spese sostenute nel 2020, mentre, a partire dal 2021, la trasmissione diverrà ancora più dettagliata ed “invasiva” della quotidianità dei contribuenti tenuti ad adempiere, alla luce dell’imposta scadenza di invio mensile, la cui utilità si fatica a comprendere anche nell’ottica dell’Amministrazione finanziaria, e che risulta ancora più incomprensibile in un periodo storico come quello attuale, che vede gli operatori del settore sanitario affrontare un’emergenza che non ha precedenti nella storia recente.
Riferimenti normativi:
– D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 3, comma 5;
– Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1105;
– Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 679 e 680;
– Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 19 ottobre 2020;
– D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 9-bis;
– D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis;
– D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2, comma 6-quater;
– D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 3;
– Agenzia delle entrate, circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.