Registrazioni Iva: sprint di fine anno
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 al termine di detrazione dell’Iva e di registrazione delle fatture di acquisto obbliga ad una corsa contro il tempo i contribuenti.
Chi si attendeva qualche aggiustamento con la Legge di Bilancio appena approvata è rimasto deluso.
Il presente documento fornisce un’analisi dei nuovi termini per poter esercitare la detrazione dell’Iva.
L’art. 19 del DPR n. 633/1972, oggi in vigore, testualmente recita «il diritto alla detrazione è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto». Ad esso si aggiunga il contenuto del novellato art. 25 del medesimo decreto in tema di registrazione delle fatture di acquisto: «deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».
Dalla lettura combinata delle norme emerge che la registrazione non è legata all’anno di emissione, bensì di ricezione della fattura, mentre la detrazione resta legata al momento in cui sorge il diritto alla detrazione. Da ciò si potrebbe verificare un ingorgo gestionale delle registrazioni e delle detrazioni che potrebbe portare o alla perdita dell’imposta a credito o al moltiplicarsi delle dichiarazioni integrative.
Pertanto per poter utilizzare subito in detrazione l’iva addebitata nelle fatture ricevute dai fornitori e datate anno 2017 è necessario eseguire la registrazione delle stesse nella liquidazione iva del mese di dicembre (contribuenti mensili) o del quarto trimestre (contribuenti trimestrali).
Nel caso in cui una fattura datata dicembre 2017 non sia registrata nella liquidazione iva del mese di dicembre (contribuenti mensili) o del quarto trimestre (contribuenti trimestrali), per poter effettuare la detrazione dell’iva addebitata con il documento sarà possibile recuperare l’importo esponendo il relativo credito direttamente in dichiarazione annuale se ancora nei termini (aprile 2018), o mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Prima di passare a una tabella esemplificativa è opportuno ricordare che la prova della ricezione ricadrà sul contribuente: tutte le fatture che giungeranno via posta, senza timbro, o che saranno consegnate a mano si avranno per ricevute in data di spedizione; qualche speranza in più per la prova via mail. Unica certezza le fatture che transitano tramite Pec: la data sarà certificata in partenza (se inviate tramite Pec) o arrivo (se ricevute sulla Pec).
QUANDO SERVE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA | ||
CASI | TERMINI DETRAZIONE | INTEGRATIVA |
Caso 1: fattura relativa ad una operazione ad esigibilità 2017 ricevuta a febbraio 2018, registrata dal cessionario/committente a febbraio 2018 | Detrazione possibile, secondo il termine ordinario, nella dichiarazione Iva relativa al 2017 entro il 30/4/2018 | Non è necessaria |
Caso 2: fattura relativa ad una operazione ad esigibilità 2017 ricevuta in marzo 2018 in controversia con il fornitore. Il cessionario/committente, dopo aver chiarito i rapporti con il fornitore, registra la fattura a ottobre 2018 | Detrazione Iva non operabile immediatamente nella dichiarazione Iva 2017, in quanto il termine di presentazione è già scaduto e la dichiarazione già inviata | Il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione Iva presentando una dichiarazione integrativa a favore entro e non oltre il 31 dicembre 2024 |
REGISTRAZION E DETRAZIONE, SOLUZIONI ALTERNATIVE | |||
CASI POSSIBILI | REGISTRAZIONE | DETRAZIONE | DICHIARAZIONE |
Fattura emessa nel 2017 ricevuta il 10 febbraio 2018 | Registrata il 10 febbraio 2018 non genera credito nella liquidazione 2018 | Variazione direttamente in dichiarazione | Dichiarazione nei termini ordinari (28 febbraio -30 aprile 2018) |
Fattura 2017 ricevuta il 10 febbraio 2018 | Registrata il 10 maggio 2018 non genera credito nella liquidazione 2018 | Detrazione Iva non operabile nella dichiarazione Iva 2017, in quanto il termine di presentazione è già scaduto | Deve essere presentata una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2024. |
Fattura 2017 «ritrovata nel cassetto» il 10 maggio 2018 senza prova di ricezione | Termine ultimo per la registrazione 30.04.2018 La registrazione è oltre termine | Detrazione Iva non operabile nella dichiarazione Iva 2017, in quanto il termine di presentazione è già scaduto | In questo caso non è possibile provvedere all’integrazione perché violata la norma sulla registrazione della fattura, quindi per effetto del combinato artt. 19, 25 e 28 DPR 633/1972, l’Iva non detratta nella dichiarazione 2017 non è più detraibile («Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo» art. 28 co. 3 DPR 633/1972) |
REGISTRAZIONE E DETRAZIONE, IMPATTO SULLA DICHIARAZIONE | |||
CASI | TERMINE DI REGISTRAZIONE | TERMINE DI DETRAZIONE | INTEGRATIVA |
Fattura 2017 senza prova di ricezione nel 2018 | Massimo entro la data di spedizione della dichiarazione Iva 2017 (termine ultimo il 30.04.2018) | Detrazione possibile, secondo il termine ordinario, nella dichiarazione Iva relativa al 2017 entro il 30/4/2018 | Non serve |
Fattura 2017 con prova di ricezione nel 2018 prima del termine di trasmissione della Dichiarazione Iva 2017 (pec del 10 febbraio 2018) | Registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 (30.04.2019) | Detrazione possibile, secondo il termine ordinario, nella dichiarazione Iva relativa al 2017 entro il 30/4/2018 se la registrazione precede la trasmissione | Non serve |
Fattura 2017 con prova di ricezione nel 2018 dopo del termine di trasmissione della Dichiarazione Iva 2017 (pec 10 maggio 2018) o cqm registrata dopo tale data | Registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 (30.04.2019) | Detrazione Iva non operabile nella dichiarazione Iva 2017, in quanto il termine di presentazione è già scaduto e la dichiarazione è già presentata | Il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione Iva presentando una dichiarazione integrativa a favore entro e non oltre il 31 dicembre 2024 |
Riferimenti normativi:
(1) D.L. del 24/04/2017 n. 50, convertito in Legge 156/2017 in data 15/06/2017.
(2) Art. 19 e 25 del DPR 633/1972.