Spesometro: comunicazione delle operazioni relative al 2016
Come noto, per effetto delle novità apportate dal D.L. n. 193/2016 , è stato introdotto l’invio dello spesometro “trimestrale” in luogo di quello “annuale” con conseguente soppressione di quest’ultima comunicazione a partire dalle operazioni effettuate nel 2017. Resta fermo, invece, l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2016. I termini dell’adempimento sono quelli previsti “a regime” dalla relativa normativa, ossia:
- entro il 10 aprile 2017, per i soggetti con liquidazione Iva mensile;
- entro il 20 aprile 2017, per gli altri soggetti.
Si fa presente che con un apposito Comunicato stampa del 24 marzo 2017 , l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che è in corso di emanazione un provvedimento che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello spesometro e prevede altresì l’esclusione dell’obbligo comunicativo per i commercianti al dettaglio (di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento alle operazioni di importo unitario inferiore a 3mila euro al netto di Iva, e per gli operatori del settore turistico 74-ter del decreto Iva), con riferimento alle operazioni di importo unitario inferiore a 3.600 euro.
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato anche le operazioni con Paesi “black list”, nonché i dati già inviati al sistema Tessera sanitaria.
Ma vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’adempimento.
Scadenzario
Cosa | Chi | Quando |
Spesometro | Soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA |
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Adempimento
Come noto, l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare in via telematica alle Entrate gli acquisti/cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. “elenchi clienti-fornitori” o “spesometro”). Successivamente, l’art. 2, comma 6 del D.L. n. 16/2012 ha stabilito che, a decorrere dal 2012, la suddetta comunicazione riguarda le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA per le quali:
- è previsto l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare;
- non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 (al lordo dell’IVA). Infatti, anche secondo le istruzioni al modello “polivalente” per le operazioni c.d. business to consumer (per le quali non viene emessa fattura) “rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.”
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Con il provvedimento n. 94908/2013, l’Agenzia, nel definire le modalità e i termini di presentazione del modello ha stabilito che detta comunicazione va effettuata:
TERMINI PRESENTAZIONE SPESOMETRO | |
ANNO 2016 |
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Disposizioni abrogate
Si rammenta che per effetto del D.L. n. 193/2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2017:
- è stata soppressa la comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- è stato abrogato l’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa le operazioni di acquisto (senza IVA) effettuati presso operatori sammarinesi.
Diversamente, già a partire dall’anno d’imposta 2016, è stata soppressa la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti stabiliti in Stati o territori ricompresi nelle “black list”.
Modalità di presentazione del modello
Le comunicazioni in esame devono essere inviate, in via telematica:
- “direttamente”, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline
- tramite intermediari abilitati (es. Commercialisti, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
In particolare, gli intermediari sono obbligati a trasmettere, in via telematica, le comunicazioni:
- predisposte per conto del soggetto passivo;
- predisposte dal soggetto passivo, per le quali hanno assunto l’impegno alla trasmissione.
La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui si è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file. La prova della trasmissione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
Firma del modello
Le istruzioni al modello polivalente prevedono che l’intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:
IMPEGNO
PRESENTAZIONE TELEMATICA |
rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare alle Entrate i dati in essa contenuti; nell’impegno va esplicitato se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.
L’impegno a presentare la comunicazione, rilasciato in forma libera, dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario. Le istruzioni precisano che la data di tale impegno dovrà essere poi riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione. In relazione a tale obbligosi segnala, tuttavia, che nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” non è previsto il campo destinato alla firma del soggetto cheassume l’impegno alla presentazione (ciò in quanto, precisa l’Agenzia, il modello polivalente non è un modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione). |
DOCUMENTI | rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la comunicazione, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione. |
CONSERVAZIONE | conservare copia delle comunicazioni trasmesse (anche su supporti informatici) ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
In relazione a tale obbligo, le istruzioni al modello:
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Ambito soggettivo
In generale, sono tenuti alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Tuttavia, tenuto conto dell’applicazione generalizzata dell’obbligo, l’adempimento è previsto anche per:
- i soggetti in contabilità semplificata (artt.18 e 19 del D.P.R. n. 600/1973);
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 4, D.P.R. n. 633/1972); gli enti non commerciali che hanno optato per il regime di favore previsto dalla legge n. 398/1991 sono soggetti all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non solo per le operazioni attive commerciali, ma anche per quelle passive; e per gli acquisti promiscui, la comunicazione deve riguardare solo gli importi relativi all’attività commerciale;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis ,D.P.R. n. 633/1972);
- le imprese agricole esonerate ai fini dell’Iva in quanto nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli.
Enti pubblici
Come disposto dalle Entrate nel Provvedimento n. 128483/2013 , sono obbligati allo spesometro anche gli Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico) con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.
Tuttavia recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con Comunicato stampa del 24 marzo 2017 , l’esonero dall’adempimento in esame, anche per il 2016, per le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 , legge n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome (P.A. inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato ogni anno sulla G.U. dall’ISTAT, Autorità indipendenti e Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).
Soggetti esclusi
L’Agenzia esonera dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:
- i contribuenti minimi; tuttavia, non è possibile usufruire dell’esonero qualora il regime dei minimi sia venuto meno in corso d’anno (ricavi/compensi di importo superiore a € 45.000). In tal caso, secondo la circolare n. 24/E/2011 , il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere “dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per autonomi c.d. forfetario (art. 1 , commi da 54 a 89 , della legge n. 190/2014);
- i soggetti passivi IVA che, dal 1° gennaio 2015, hanno optato per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, c.d. “Decreto Fare”, convertito nella legge n. 98/2013 ).
Soggetti che hanno inviato i dati al STS
Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari) devono inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini della predisposizione del modello precompilato.
Al riguardo, la legge di Stabilità 2016 ha disposto che, in “via sperimentale per il 2016”, con l’intento di semplificare gli adempimenti, “l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria”.
Sul punto è intervenuto il Comunicato stampa del 24 marzo 2017 il quale, “in un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria”, ha esonerato dallo spesometro i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari. Tuttavia – prosegue il comunicato – “qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal D.L. n. 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria”.
Devono, quindi, ritenersi escluse dall’adempimento le sole operazioni “attive” già oggetto di comunicazione al Sistema TS mentre per le operazioni “passive” (acquisti di beni/ servizi da parte dei medici e delle altre strutture accreditate), così come per tutte le operazioni attive che non sono state oggetto di comunicazione al Sistema TS (ad es. le prestazioni nei confronti di imprese e di enti pubblici), rimane fermo l’obbligo di comunicazione. Viene così lasciata la facoltà al contribuente di inviare comunque tutti i dati rilevanti ai fini Iva compresi quelli già inviati al sistema TS.
Operazioni escluse dalla comunicazione
Analogamente al “vecchio” spesometro, sono numerose le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto già comunicate o conosciute dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, rientrano in tale esclusione le seguenti operazioni:
- le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali);
- le esportazioni (art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972): si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente;
- le operazioni intracomunitarie (già oggetto di monitoraggio in quanto incluse nei modelli Intra).
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che la comunicazione sussiste per le cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni UE in quanto operazioni non incluse negli Intra;
- le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.), di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973;
- le operazioni di importo pari o superiore € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta);
- finanziarie esenti IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972). I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972) devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie;
- i passaggi interni di beni tra attività separate di cui all’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
OPERAZIONI EXTRA UE – ESCLUSIONI | |
IMPORTAZIONI | Le importazioni sono escluse dall’obbligo, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione tramite le bollette doganali. |
ESPORTAZIONI | Sono escluse dalla comunicazione in esame le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione tramite le bollette doganali.
Nello spesometro vanno, invece, indicate:
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NOTE DI VARIAZIONE | Le note di variazione relative ad operazioni con l’estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l’indicazione di valori di segno negativo) che aggregata (ancorché il quadro BL preveda il campo “Note di variazione”, le specifiche tecniche precisano che lo stesso va compilato solo ai fini della comunicazione “black list”). |
OPERAZIONI INTRA UE – ESCLUSIONI |
Le operazioni intra-UE non vanno incluse nello spesometro in quanto “sono già acquisite mediante i modelli INTRA”. Sul punto, si rammenta che vanno comunicate tramite i modelli Intra:
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Commercianti al minuto e agenzie di viaggio
Come previsto dal Provvedimento n. 94908/2013 , per gli anni 2012 e 2013:
- i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972),
- le agenzie di viaggio (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972).
hanno usufruito di una particolare semplificazione che consentiva di comunicare solo le fatture di importo > euro 3.600, al lordo IVA, a prescindere dall’annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi.
Si evidenzia che tali soggetti sono tenuti all’emissione della fattura soltanto a seguito della richiesta del cliente e non sono obbligati a tenere il registro delle fatture emesse. A favore degli stessi l’art. 24, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 consente infatti di ricomprendere nell’ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quelli delle operazioni fatturate.
Per il 2014 il provvedimento n. 44922 del 31 marzo 2015, ha “concesso” ai dettaglianti e agli operatori turistici (art. 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), di non comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro (al netto dell’Iva). Esonero confermato anche per il 2015 e il 2016 al fine di andare “incontro alle esigenze e dalle difficoltà segnalate dagli operatori del settore”.
Nello specifico, i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016,mentre i tour operator (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Operazioni con soggetti black list
Come noto, a seguito delle disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 193/2016 la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti stabiliti in Stati o territori ricompresi nelle “black list” è stata soppressa già in relazione all’anno d’imposta 2016.
Con il Comunicato stampa del 24 marzo 2017 , l’Agenzia ha precisato che dette operazioni non devono essere più incluse nella comunicazione Polivalente 2017; tuttavia, “qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE”.
Operazioni in contanti relative al turismo
In deroga al divieto di utilizzo del contante per operazioni tra privati di importo > euro 1.000 il D.L. n. 16/2012 consente il superamento del limite fino ad euro 15.000 per le operazioni:
- effettuate da commercianti al minuto ed equiparati e dagli agenzie di viaggio;
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi UE/SEE, che abbiano residenza fuori dall’Italia.
Per fruire della deroga il cedente/prestatore provvede ai seguenti adempimenti:
a) | all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisce:
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b) | nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versa il denaro contante incassato in un c/c intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione effettuata alle Entrate. |
Le operazioni in contanti legate al turismo sono rilevate nel quadro TU del modello polivalente.
Casi particolari
Nell’ambito delle istruzioni al nuovo modello di comunicazione “polivalente”, l’Agenzia individua una serie di casistiche particolari per le quali dispone gli opportuni chiarimenti.
CONTABILITÀ SEPARATA
Nel caso in cui il contribuente eserciti 2 attività in contabilità separata (art. 36, D.P.R. n. 633/1972) la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.
AUTOTRASPORTATORI
Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione (art. 74,D.P.R. n. 633/1972) l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
NUOVI MINIMI
Il contribuente che adotta il regime dei c.d. nuovi minimi è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solo nel caso in cui consegue ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.
La Circolare n. 24/E del 2011 in relazione al previgente regime dei minimi, precisa che l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”.
FATTURE RICEVUTE DA MINIMI
La fattura d’acquisto ricevuta da un contribuente minimo, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione. Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle fatture emesse da un contribuente forfetario.
REGIME IVA DEL MARGINE
Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (D.L. n. 41/1995) non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad € 3.600.
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI
Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate/ricevute in ambito comunitario, in quanto, come precisato dalla Circolare n. 24/E del 2011, tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA.
SCHEDE CARBURANTE
Come noto, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7, co. 2 del D.L. 70/2011 “… i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante …”.
Pertanto, restano esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito (gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari).
Nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante è prevista la possibilità per il soggetto tenuto alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
ULTERIORI CASISTICHE
Ulteriori precisazioni riguardano le seguenti casistiche:
CESSIONI GRATUITE AUTOFATTURA | Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto-fatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente. |
FATTURE COINTESTATE | Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari. |
PASSAGGI DI BENI | Non vanno indicate nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36,D.P.R. n. 633/1972) |
VENDITE PER CORRISPONDENZA | Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo.
In caso di operazioni per le quali non viene emessa fattura, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3600 euro al lordo dell’Iva. |
LEASING | Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla comunicazione (ex art. 21 D.L. n. 78/2010) per i soli prestatori in ragione della specifica comunicazione effettuata secondo le indicazioni del provvedimento del 21 novembre 2011. Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.
Per gli utilizzatori dei beni in leasing/noleggio permane l’obbligodi comunicazione con lo Spesometro. |
CORRISPETTIVI SNAI | Sono rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:
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DISTINTE RIEPILOGATIVE ASL | Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL. |
VIDEOPOKER | È esclusa dallo spesometro la comunicazione dei dati relativi i compensi spettanti ai “terzi incaricati” riguardante le operazioni di raccolta delle giocate tramite apparecchi del gioco lecito (slot-machine e VLT) in quanto trattasi di “informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziaria”. |
Modalità di predisposizione della comunicazione
La comunicazione in esame può essere effettuata inviando i dati, alternativamente:
- in forma analitica;
- in forma aggregata.
L’opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Tuttavia, non è consentito utilizzare la modalità aggregata dell’invio dei dati in caso di:
- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (art. 34, D.P.R. n. 633/1972);
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Ne consegue che sono comunicate esclusivamente in forma analitica:
– le operazioni legate al turismo (quadro TU);
– gli acquisti con san Marino (quadro SE).
COMUNICAZIONE ANALITICA
Per coloro che scelgono la comunicazione dei dati in modalità analitica, gli elementi informativi da inviare sono così differenziati:
TIPOLOGIA OPERAZIONE | DATI DA INDICARE |
CESSIONI/PRESTAZIONI
CON OBBLIGO DI FATTURA |
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CESSIONI/PRESTAZIONI
SENZA OBBLIGO DI FATTURA (ivi comprese le operazioni in contanti legate al turismo) |
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Ai fini della comunicazione dei citati elementi informativi, il soggetto obbligato farà riferimento:
– al momento della registrazione;
– ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.
COMUNICAZIONE AGGREGATA
Qualora si scelga la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:
TIPOLOGIA OPERAZIONE | DATI DA INDICARE |
OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA |
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Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.
Operazioni straordinarie
Con il citato provvedimento n. 94908/2013, viene inoltre specificato quale comportamento deve adottare il contribuente in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione. Sul punto, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
- se il soggetto che effettua l’operazione si estingue:il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- se il soggetto che effettua l’operazione non si estingue per effetto dell’operazione straordinaria,l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico.
In particolare, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha luogo prima del termine previsto per la comunicazione, il subentrante deve comunicare le operazioni del soggetto estinto relative:
- all’annualità precedente, con una distinta ed autonoma comunicazione;
- all’anno in corso, con un’unica comunicazione riepilogativa.
Modalità di compilazione del modello
Sul sito web delle Entrate è disponibile il modello di comunicazione “polivalente” da compilare ai fini della comunicazione in esame.
FRONTESPIZIO
Nel frontespizio del modello in esame, oltre ai consueti dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione ovvero che effettua la comunicazione (se diverso) e che assume l’impegno alla trasmissione telematica, sono richieste specifiche informazioni relative:
- al tipo di comunicazione che si intende inviare;
- alle modalità di compilazione della stessa.
In particolare, in tale quadro, occorre:
DATI DA RIPORTARE | INDICAZIONE |
Anno e mese/trimestre di riferimento | Riportare l’anno di riferimento dei dati contenuti nella comunicazione.
In particolare:
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Tipo di comunicazione | Alternativamente, barrare la casella:
In caso di comunicazione sostitutiva o di annullamento vanno indicati anche il protocollo della comunicazione o del documento che si intende sostituire o annullare. |
Formato comunicazione | Selezionare l’opzione che definisce la modalità di esposizione dei dati delle operazioni, in forma analitica o in forma aggregata.
L’opzione è vincolante per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) contenute nella comunicazione. |
Quadri compilati | Compilare uno dei seguenti 3 prospetti:
1) quadri per prospetti esposti in forma aggregata:
2) quadri per prospetti esposti in forma analitica:
3) altri quadri:
Si intendono compilati i quadri in cui è stata immessa almeno una operazione. |
COMUNICAZIONE CON DATI AGGREGATI
Qualora il contribuente scelga di comunicare i dati in modalità aggregata, lo stesso sarà tenuto a compilare i seguenti 3 quadri:
- operazioni documentate da fattura (quadro FA);
- operazioni senza fattura (quadro SA);
- operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non residenti (quadro BL).
Quadro FA – Operazioni documentate da fattura
In tale quadro vanno indicate le operazioni documentate da fattura. In particolare, il contribuente è tenuto a comunicare:
- per ciascuna controparte, distintamente le operazioni attive e passive;
- il numero complessivo delle operazioni attive/passive aggregate.
Inoltre, ai fini dell’aggregazione:
- le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale;
- la casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati di uno o più documenti che sintetizzino le fatture di importo inferiore ai 300 euro.
Quadro SA – Operazioni senza fattura
Il quadro SA accoglie i dati delle operazioni non documentate da fattura nel caso di opzione per la comunicazione in forma aggregata. Esso comprende:
- il codice fiscale o partita IVA della controparte;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l’importo complessivo delle operazioni.
Quadro BL – Operazioni con soggetti non residente
In tale quadro occorre:
- indicare i dati anagrafici del soggetto con cui si è intrattenuta l’operazione
- barrare la casellarelativa la tipologia di operazioni oggetto della comunicazione, quali:
- Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (black-list) casella 2
- Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata casella 3: va barrata per la comunicazione delle operazioni attive effettuate nei confronti di clienti non residenti;
- Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata casella 4: va barrata per la comunicazione delle operazioni passive effettuate da fornitori non residenti.
- indicare distintamente i dati relativi alle operazioni attive e passive.
Per le operazioni di noleggio e leasing effettuate nei confronti di soggetti non residenti non è prevista la esposizione in forma aggregata.
COMUNICAZIONE CON DATI ANALITICI
Utilizzando la modalità analitica sono disponibili i seguenti 7 quadri:
quadro FE | fatture emesse/documenti riepilogativi | quadro DF | operazioni senza fattura |
quadro FR | fatture ricevute/documenti riepilogativi | quadro FN | operazioni con non residenti |
quadro NE | note di variazione emesse | quadro SE | acquisti di servizi da soggetti non residenti |
quadro NR | note di variazione ricevute |
Quadro FE – Fatture emesse/documenti riepilogativi
DATI DA RIPORTARE | INDICAZIONE |
Documento riepilogativo | Occorre barrare la casella “Doc. Riepilog.” se i dati si riferiscono all’utilizzo di un documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ai 300 euro.
Pertanto, i campi “Importo” e “Imposta” accoglieranno la somma degli importi (imponibili/non imponibili/esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l’imposta complessivamente conteggiata. |
Noleggio Leasing | Occorre barrare la casella se il quadro è utilizzato per comunicare i dati relativi a leasing/noleggio. |
Autofattura | Occorre barrare la casella se il documento riportato è costituito da un’autofattura. La casella non va selezionata:
Nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito delle Entrate si conferma che detta casella va barrata per segnalare le “autofatture” emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in seguito ad acquisto da:
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Data del documento/
data di registrazione |
È obbligatorio indicare, alternativamente, la “Data del documento” oppure la “Data di registrazione”. |
N. fattura / Documento Riepilogativo | È obbligatorio indicare “Numero fattura / Documento Riepilogativo” |
IVA non esposta in fattura | Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato, ad es. alle operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati e che applicano il regime del margine (art. 36, D.L. n. 41/1995), o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. |
Quadro FR – Fatture ricevute/documenti riepilogativi
DATI DA RIPORTARE | INDICAZIONE |
Documento riepilogativo | Occorre barrare la casella “Doc. Riepil.” se i dati si riferiscono all’utilizzo di un documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ai 300 euro.
Pertanto, i campi “Importo” e “Imposta” accoglieranno la somma degli importi (imponibili/non imponibili/esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l’imposta complessivamente conteggiata. |
Data di registrazione | È obbligatorio indicare la “Data di registrazione”; per il documento riepilogativo è obbligatorio indicare almeno una delle due date. |
IVA non esposta in fattura | Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato alle operazioni passive documentate con fattura con Iva non esposta. |
Operazione in reverse charge | Occorre barrare la casella se l’operazione è effettuata in reverse charge (ad esempio subappalto in edilizia, acquisto di immobili strumentali, acquisto di rottami, ecc.). Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un “documento riepilogativo” se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.
Sul punto, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito delle Entrate viene precisato che detta casella va barrata anche nei casi di:
Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (art. 7, D.P.R. n. 605/1973), e, quindi, anche gli acquisti di immobili con applicazione del reverse charge. |
Autofattura | Occorre barrare la casella se il documento riportato è costituito da un’autofattura; tuttavia, la casella:
L’Agenzia, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito web, ha precisato che la suddetta casella “autofattura” va barrato anche qualora manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente. Ciò si verifica, ad esempio:
Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di acquisto:
è possibile utilizzare la casella, indicando la diversa partita Iva della controparte. |
Quadro NE – Note di variazione emesse
In tale quadro occorre indicare:
- il numero della nota di variazione emessa;
- in via alternativa, la “Data di emissione” o la “Data di registrazione”;
- in via obbligatoria il “Numero nota”.
Quadro NR – Note di variazione ricevute
In tale quadro:
- è obbligatorio indicare:
- la “Partita IVA”,
- la “Data di registrazione” della nota,
- non è obbligatorio indicare la “Data del documento”.
Quadro DF – Operazioni senza fattura
Il quadro DF è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a € 3.600, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi Iva che agiscono come privati.
DATI DA RIPORTARE | INDICAZIONE |
Data operazione | È d’obbligo indicare la data dell’operazione. |
Codice fiscale | È d’obbligo indicare il codice fiscale. |
Importo documento | L’importo da indicare deve essere pari o superiore € 3.600; in caso contrario l’operazione non può essere comunicata. |
Noleggio | Va barrata la casella relativa alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing qualora la comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. |
Quadro FN – Operazioni con soggetti non residenti
In tale quadro:
- è d’obbligo indicare, alternativamente, la “Data di emissione documento/fattura” oppure la “Data di registrazione”;
- se l’operazione è documentata da fattura, occorre valorizzare il campo “Numero fattura”; la mancata indicazione di tale dato indicherà una forma documentale diversa;
- se il campo “Numero fattura” non è valorizzato, l’importo deve essere maggiore di 0;
- il campo “Noleggio” è riservato alle operazioni derivanti da contratti di noleggio documentate da fattura, da comunicare ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.
Faq Agenzia Entrate | Nel quadro in esame vanno indicate solo le operazioni attive effettuate con soggetti non residenti (UE, extra-UE), con esclusione delle esportazioni e delle operazioni ricomprese nei modelli Intra. Si fa presente che in detto quadro vanno incluse anche le operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che extra-UE). |
Quadro SE – Acquisti di servizi da soggetti non residenti
Il quadro SE riguarda la comunicazione delle seguenti operazioni:
- prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extra-UE (artt. da 7-ter a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972), per le quali, l’impresa è in possesso dei dati identificativi del soggetto non residente;
- acquisti di beni ex art. 7-bis, D.P.R. n. 633/1972;
- fatture per servizi ricevuti da prestatori UE che non vengono comunicate nei modd. Intra.
Di conseguenza in tale quadro vanno indicate tutte le operazioni effettuate con non residenti (UE, extra-UE), rilevanti ai fini IVA in Italia, che non costituiscono importazioni o operazioni U ricomprese nei modelli Intra.
Al riguardo, l’Agenzia, nelle FAQ del 19 novembre 2013 precisa che per dette operazioni non dovrebbe verificarsi la “ripetizione” dell’indicazione in 3 diversi quadri (FE, FR e SE) considerato che, ferma restando la compilazione del quadro FE:
- nell’impossibilità di identificare la controparte estera (ad esempio, in caso di acquisto tramite Internet per il quale il fornitore estero emette una documentazione priva delle proprie generalità anagrafiche ovvero dello Stato estero o quest’ultimo è illeggibile), va comunicata la sola “autofattura” nel quadro FR indicando quale partita IVA quella dell’acquirente.
- qualora la controparte estera sia identificabile, in quanto il documento ricevuto dall’operatore italiano contiene tutti i dati necessari, va compilato il quadro SE.
Per quanto riguarda la compilazione del quadro si segnala che:
- per la comunicazione degli acquisti da San Marino:
- è obbligatoria l’indicazione del codice identificativo IVA della controparte,
- indicato il codice Stato estero ‘037’ sarà richiesta l’informazione relativa al codice IVA;
- è d’obbligo indicare a “Data di registrazione”;
- non è necessario indicare il “Numero fattura”.
Quadro TU – Operazioni legate al turismo
Per le operazioni legate al turismo:
- i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972),
- le agenzie di viaggio (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972),
saranno tenuti a:
- barrare la casella“Operazioni legate al turismo – Art 3 comma 2 bis DL 16/2012” contenuta nel Frontespizio del nuovo modello di comunicazione “polivalente”;
- compilare il quadro TU, indicando i dati anagrafici dei singoli clienti e le relative operazioni.
Regime sanzionatorio
L’omessa / tardiva presentazione ovvero l’invio con dati falsi e incompleti della comunicazione in esame comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato, a decorrere dal 1/1/2016, a seguito del D.Lgs. n. 158/2015) ossia da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000.
In presenza delle condizioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.
È comunque possibile, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, rettificare o integrare la comunicazione inviata in precedenza senza incorrere in sanzioni.
Riferimenti normativi:
- D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 21;
- D.L. 2 marzo 2012 n. 16, art. 2, comma 6;
- Provvedimento 2 agosto 2013 ;
- Provvedimento 31 marzo 2015 n. 44922/2015 ;
- FAQ Agenzia Entrate, Nota 19 novembre 2013, n. 136693 ;
- FAQ Agenzia Entrate, Comunicato stampa 23 gennaio 2014 ;
- Agenzia Entrate, Comunicato stampa 1 aprile 2016 ;
- Provvedimento 6 aprile 2016 n. 49798/2016 ;
- Agenzia Entrate, Comunicato stampa 24 marzo 2016 ;
- Istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione polivalente;
- Modello di comunicazione polivalente.